Legge regionale 21 aprile 2017 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006.

TITOLO III

ALTRE NORME IN MATERIA DI DEMANIO

CAPO I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 17/2009 IN MATERIA DI DEMANIO IDRICO REGIONALE E ALLA LEGGE REGIONALE 28/2002 IN MATERIA DI CONSORZI DI BONIFICA

Art. 20

(Modifica all'articolo 3 della legge regionale 17/2009)

1. Al comma 1 bis dell'articolo 3 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), dopo le parole <<il Direttore di servizio competente a gestire il demanio idrico regionale>> sono aggiunte le seguenti: <<, o un suo delegato>>.

Art. 21

(Modifica all'articolo 3 bis della legge regionale 17/2009)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 bis della legge regionale 17/2009 dopo le parole <<del Direttore di servizio competente a gestire il demanio idrico regionale>> sono inserite le seguenti: <<, o di un suo delegato>>.

Art. 22

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 17/2009)

1. All'articolo 4 della legge regionale 17/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole <<del Direttore di servizio,>> sono inserite le seguenti: <<o di un suo delegato,>>;

b) al comma 2 dopo le parole <<che sono oggetto di revisione quinquennale>> sono aggiunte le seguenti: <<disposta con decreto del Presidente della Regione da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione e da adottarsi previa deliberazione della Giunta regionale>>;

c) al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole <<trenta giorni>> sono sostituite dalle seguenti: <<il termine ordinatorio di sessanta giorni>>;

2) le parole <<Il silenzio costituisce assenso all'alienazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<La mancata manifestazione di interesse all'acquisizione del bene da parte del Comune interessato comporta l'ammissibilità dell'alienazione>>.

Art. 23

(Modifica all'articolo 4 bis della legge regionale 17/2009)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 bis della legge regionale 17/2009 è inserito il seguente:

<<4 bis. Qualora, esperita la procedura di cui al comma 4, anche il soggetto originario richiedente non manifesti, entro i termini indicati dal Servizio competente a gestire il patrimonio regionale, l'interesse ad acquisire il bene sdemanializzato, quest'ultimo viene trasferito a titolo gratuito al Comune territorialmente competente secondo le procedure di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 57/1971.>>.

Art. 24

(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 17/2009)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 17/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole <<della legge regionale 28/2002>> sono inserite le seguenti: <<e dalle disposizioni della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disposizione organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque)>>;

b) dopo le parole <<del Direttore di servizio competente a gestire il demanio idrico regionale>> sono inserite le seguenti: <<, o di un suo delegato,>>.

Art. 25

(Sostituzione dell'articolo 6 bis della legge regionale 17/2009)

1. L'articolo 6 bis della legge regionale 17/2009 è sostituito dal seguente:

<<Art. 6 bis

(Affidamento e subingresso nella concessione)

1. Il concessionario, previa autorizzazione dell'Amministrazione regionale, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione.

2. Nei casi previsti all'articolo 14, comma 2, lettera a), il concessionario, previa autorizzazione dell'Amministrazione regionale, per il miglior perseguimento delle finalità di pubblico interesse che motivano la gratuità della concessione, può affidare a soggetti senza scopo di lucro la gestione totale o parziale delle attività oggetto della concessione stessa.

3. Il concessionario, previa autorizzazione dell'Amministrazione regionale, può sostituire altri nel godimento della concessione.>>.

Art. 26

(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 17/2009)

1. All'articolo 7 della legge regionale 17/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 bis dopo le parole <<individuazione su base catastale>> sono aggiunte le seguenti: <<di cui si prende atto, anche ai fini degli obblighi di ordinaria e straordinaria manutenzione relativi alle opere eseguite, con decreto del Direttore di servizio competente a gestire il demanio idrico regionale o di un suo delegato>>;

b) al comma 2 dopo le parole <<uso sostenibile delle risorse naturalistiche>> sono inserite le seguenti: <<qualora i transiti interessino siti Natura 2000, aree protette, biotopi e prati stabili>>;

c) il comma 2 bis è sostituito dal seguente:

<<2 bis. Non sono soggette a concessione, né alla corresponsione di alcun canone, fermo restando l'obbligo di acquisire l'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 523/1904, il parere favorevole della struttura regionale competente in materia di infrastrutture e vie di navigazione interna in relazione ai beni del demanio idrico regionale aventi carattere di navigabilità, il nulla-osta del Comune territorialmente competente e il parere favorevole della struttura regionale competente in materia di tutela di biodiversità, limitatamente alle occupazioni temporanee di cui alla lettera b) per la ricognizione delle vigenti misure di tutela e di salvaguardia di siti Natura 2000, aree protette, biotopi e prati stabili:

a) le occupazioni di beni del demanio idrico regionale per un periodo non superiore a due giorni;

b) le occupazioni di beni del demanio idrico regionale per un periodo non superiore a trenta giorni qualora siano finalizzate allo svolgimento di esercitazioni o manifestazioni di protezione civile o alla prevenzione dell'incolumità pubblica o della salvaguardia ambientale.>>.

Art. 27

(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 17/2009)

1. All'articolo 8 della legge regionale 17/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole <<del Direttore di servizio competente a gestire il demanio idrico della Regione>> sono inserite le seguenti: <<, o di un suo delegato,>>;

b) al comma 1 bis dopo le parole <<del Direttore di servizio competente a gestire il demanio idrico regionale,>> sono inserite le seguenti: <<o di un suo delegato,>>;

c) al comma 1 ter le parole <<e al mantenimento dell'utilizzo del bene a finalità agricole, fermi restando in capo al concessionario i requisiti soggettivi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di contratti agrari>> sono sostituite dalle seguenti: <<e di dichiarazione di impegno di utilizzo del bene a fini agricoli per tutto il periodo di vigenza della concessione>>.

Art. 28

(Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 17/2009)

1. All'articolo 9 della legge regionale 17/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<all'Albo e sul sito informatico del Comune>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'Albo del Comune>>;

b) al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera c) le parole <<non suscettibili di utilizzazione commerciale, produttiva, turistica o economica>> sono sostituite dalle seguenti: <<a fini privati non direttamente e autonomamente utilizzabili a fini commerciali, produttivi, turistici o economici>>;

2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

<<d) autorizzazioni di cui all'articolo 4 bis, comma 2, concessioni di cui all'articolo 10, commi 4 bis e 4 ter, e all'articolo 11 e autorizzazioni di cui all'articolo 12.>>;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

<<3 bis. Qualora entro i termini indicati dal comma 1 siano presentate domande per utilizzi tra loro diversi dello stesso bene del demanio idrico regionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, la concessione è messa a gara nel rispetto della normativa vigente in materia di procedura a evidenza pubblica, assumendo come canone base quello maggiormente vantaggioso per l'Amministrazione regionale, così come determinato ai sensi dell'articolo 14, comma 1.>>.

Art. 29

(Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 17/2009)

1. All'articolo 10 della legge regionale 17/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<al parere della struttura regionale competente in materia di infrastrutture di trasporto e vie di navigazione, ai fini dell'accertamento della compatibilità dell'opera con la navigabilità del corso d'acqua>> sono sostituite dalle seguenti: <<al parere favorevole della struttura regionale competente in materia di infrastrutture e vie di navigazione interna, qualora si renda necessario accertare la compatibilità dell'opera con la sicurezza della navigazione>>;

b) al comma 2 le parole <<al parere vincolante della struttura regionale competente in materia di infrastrutture di trasporto e vie di navigazione, ai fini dell'accertamento della compatibilità dell'opera con la navigabilità del corso d'acqua>> sono sostituite dalle seguenti: <<al parere favorevole della struttura regionale competente in materia di infrastrutture e vie di navigazione interna, qualora si renda necessario accertare la compatibilità dell'opera con la sicurezza della navigazione>>;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<<2 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, il rilascio di concessioni per il mantenimento e utilizzo di opere già realizzate su beni del demanio idrico regionale rimane subordinato alla verifica dell'avvenuto ottenimento dell'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 523/1904 o al rilascio del parere di compatibilità idraulica da parte della struttura regionale competente.>>;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Il rilascio di concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico regionale che non comportano la realizzazione di opere è subordinato:

a) al parere favorevole da parte della struttura regionale competente in materia di idraulica e difesa del suolo;

b) al parere favorevole del Comune territorialmente competente sulla compatibilità con gli strumenti di pianificazione comunali;

c) al parere favorevole della struttura regionale competente in materia di tutela del paesaggio e della biodiversità per la ricognizione delle vigenti misure di tutela e di salvaguardia di siti Natura 2000, aree protette, biotopi e prati stabili;

d) al parere favorevole della struttura regionale competente in materia di risorse forestali qualora l'utilizzo interessi zone boscate;

e) in caso di beni del demanio idrico regionale aventi carattere di navigabilità, al parere favorevole della struttura regionale competente in materia di infrastrutture e vie di navigazione interna, qualora si renda necessario accertare la compatibilità dell'opera con la sicurezza della navigazione.>>;

e) dopo il comma 4 bis è aggiunto il seguente:

<<4 ter. I titolari di concessione di beni del demanio idrico regionale aventi carattere di navigabilità, dopo almeno due anni dalla data di decorrenza della concessione, possono avanzare istanza per la modifica o l'ampliamento delle opere ricadenti nell'area in concessione e ferma restando la tipologia di utilizzo, la cui accoglibilità rimane subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione idraulica e dei pareri di cui al comma 2, ferma restando la rideterminazione del canone concessorio.>>.

Art. 30

(Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale 17/2009)

1. L'articolo 11 della legge regionale 17/2009 è sostituito dal seguente:

<<Art. 11

(Concessioni di breve durata)

1. E' ammesso il rilascio di concessioni per l'occupazione temporanea di beni del demanio idrico regionale fino a un periodo massimo di trentasei mesi, per la realizzazione di opere dichiarate urgenti, provvisorie o destinate a essere assunte in concessione da un soggetto diverso dal loro realizzatore, subordinatamente all'acquisizione dell'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 523/1904 e al rilascio del parere della struttura regionale competente in materia di infrastrutture e vie di navigazione interna, qualora si renda necessario accertare la compatibilità dell'opera con la sicurezza della navigazione, e al pagamento del canone determinato ai sensi dell'articolo 14, comma 1.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 2 bis, è ammesso il rilascio di concessioni per la mera occupazione, anche con strutture di facile rimozione, di beni del demanio idrico regionale per un periodo massimo di trenta giorni, anche non continuativi, fermo restando l'obbligo di acquisire il parere favorevole da parte della struttura regionale competente in materia di idraulica e difesa del suolo, il parere favorevole della struttura regionale competente in materia di infrastrutture e vie di navigazione in relazione ai beni del demanio idrico regionale aventi carattere di navigabilità, il nulla-osta del Comune territorialmente competente e il parere favorevole della struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e delle biodiversità, subordinatamente al pagamento di un canone ricognitorio di 100 euro.

3. E' ammesso il rilascio di concessioni di beni del demanio idrico regionale a titolo gratuito per la realizzazione di interventi di recupero o ripristino idraulico o ambientale per un periodo massimo di sessanta mesi, subordinatamente all'acquisizione dei pareri di cui all'articolo 10, comma 3.>>.

Art. 31

(Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 17/2009)

1. All'articolo 14 della legge regionale 17/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 2 dopo le parole <<l'utilizzo di opere e fabbricati>> sono inserite le seguenti: <<e l'utilizzo di aree>>;

b) dopo la lettera b) del comma 2 sono aggiunte le seguenti:

<<b bis) per la realizzazione, il mantenimento e l'utilizzo di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche);

b ter) per la realizzazione, il mantenimento e l'utilizzo di attraversamenti con ponti carrabili e pedonali a fini esclusivamente privati, non direttamente e autonomamente utilizzabili ai fini commerciali, produttivi, turistici ed economici, con esclusione delle concessioni rilasciate dai Consorzi di bonifica;

b quater) per la realizzazione di opere o interventi finalizzati all'acquisizione di dati idrografici o ambientali;

b quinquies) per l'utilizzo di zone cinofile come disciplinate dall'articolo 25, commi 3 e 4, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).>>;

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

<<4 bis. L'utilizzatore, in caso di accertato pregresso utilizzo del bene del demanio idrico regionale, è tenuto al pagamento di un'indennità pari al valore del canone di concessione vigente al momento della richiesta da parte del servizio competente in materia di demanio idrico regionale, maggiorato del 20 per cento e moltiplicato per cinque annualità o per la minor durata di accertato pregresso utilizzo.>>.

Art. 32

(Inserimento degli articoli 14 bis e 14 ter nella legge regionale 17/2009)

1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale 17/2009 sono inseriti i seguenti:

<<Art. 14 bis

(Concessioni trentennali rilasciate allo stesso soggetto)

1. Al fine di semplificare e razionalizzare la gestione delle concessioni di beni del demanio idrico regionale, i soggetti titolari di almeno dieci concessioni di durata trentennale possono avanzare richiesta all'Amministrazione regionale di assolvere il pagamento dei relativi canoni in un'unica soluzione anticipata, fermo restando l'aggiornamento annuale calcolato sulla base degli indici ISTAT, sia in aumento che in diminuzione, sui prezzi al consumo delle famiglie degli operai e degli impiegati.

2. Con decreto del direttore di servizio competente a gestire il demanio idrico regionale si procede entro il 31 dicembre di ogni anno alla ricognizione delle concessioni di cui al comma 1 e alla determinazione del canone complessivo aggiornato, da corrispondere entro sei mesi dalla richiesta dell'Amministrazione regionale.

3. Indipendentemente dalla data di scadenza delle singole annualità di canone, il canone di cui al comma 2 va riferito all'anno solare, fatta eccezione per l'anno di scadenza della concessione.

4. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere lo svincolo dei depositi cauzionali costituiti a garanzia delle concessioni in vigore, subordinatamente alla costituzione a favore dell'Amministrazione regionale di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa pari al valore complessivo dei depositi cauzionali da svincolare.

5. In caso di rilascio di nuove concessioni ai soggetti di cui al comma 1, il primo canone da corrispondere in via anticipata è calcolato con decorrenza dalla data di rilascio della concessione e fino al 31 dicembre dell'anno in corso e la garanzia può essere prestata tramite estensione della polizza fidejussoria di cui al comma 4, per un importo pari a due annualità del canone di concessione.

Art. 14 ter

(Garanzie)

1. Al fine di semplificare i procedimenti e ridurre i costi amministrativi a carico di cittadini e imprese, in caso di rilascio di concessioni di beni del demanio idrico regionale non è dovuta la cauzione qualora l'importo del canone annuo iniziale di concessione sia inferiore o uguale a 500 euro.>>.

Art. 33

(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 28/2002)

1. Il comma 6 bis dell'articolo 2 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), è sostituito dal seguente:

<<6 bis. I Consorzi di bonifica esercitano le funzioni e le competenze attribuite dalla normativa vigente, ivi incluso il rilascio delle concessioni e delle licenze di cui all'articolo 136 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, e della legge 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi), in relazione alle opere previste dal presente articolo e alle opere previste dall'articolo 8 sui beni iscritti al demanio idrico regionale o trasferiti dallo Stato alla Regione ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo), e comunque sui corsi d'acqua classificati di classe 4 ai sensi dell'articolo 4, lettera d), della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disposizione organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque).>>.

CAPO II

DEMANIALIZZAZIONE, SDEMANIALIZZAZIONE E TRASFERIMENTO DEL DEMANIO STRADALE REGIONALE E DEL DEMANIO FERROVIARIO REGIONALE

Art. 34

(Rettifiche di intestazione)

(1)

1. Con decreto della struttura competente alla tenuta dell'inventario dei beni facenti parte del demanio stradale regionale e del demanio ferroviario regionale, che costituisce titolo per la variazione dell'intestazione degli stessi, i beni iscritti al patrimonio o al demanio della Regione, per i quali la struttura regionale competente in materia di viabilità abbia accertato le caratteristiche di demanialità stradale o ferroviaria e la loro funzionalità alle strade regionali o alle ferrovie regionali, sono iscritti con la denominazione "Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - demanio stradale" o "Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - demanio ferroviario.

Note:

Articolo sostituito da art. 13, comma 15, lettera c), L. R. 13/2019

Art. 35

(Sdemanializzazione di beni del demanio stradale regionale e del demanio ferroviario regionale)

(1)

1. La sdemanializzazione di beni del demanio stradale regionale o del demanio ferroviario regionale è autorizzata dalla Giunta regionale e successivamente è disposta con decreto della struttura competente alla tenuta dell'inventario dei beni facenti parte del demanio stradale regionale e del demanio ferroviario regionale, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, previo accertamento da parte della struttura regionale competente in materia di viabilità dell'avvenuta perdita delle caratteristiche di demanialità stradale o ferroviaria.

Note:

Articolo sostituito da art. 13, comma 15, lettera d), L. R. 13/2019

Art. 36

(Acquisizione di beni al demanio stradale regionale e al demanio ferroviario regionale)

(1)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 823 del codice civile, al fine del contenimento della spesa, di semplificazione e di snellezza operativa, i beni di intestata proprietà di terzi in relazione ai quali è stata accertata la caratteristica di demanialità stradale funzionale alle strade regionali o di demanialità ferroviaria funzionale alle ferrovie regionali da parte della struttura regionale competente, possono essere acquisiti al demanio stradale regionale o al demanio ferroviario regionale, qualora il proprietario intestato manifesti la volontà di cedere gratuitamente i beni medesimi alla Regione e si assuma tutti gli oneri connessi alla procedura di trasferimento, previa verifica della regolarità urbanistico - edilizia e paesaggistica delle eventuali opere oggetto di cessione. Alla sottoscrizione degli atti di trasferimento provvede il Direttore del servizio competente in materia di demanio stradale regionale o di demanio ferroviario regionale.

Note:

Articolo sostituito da art. 13, comma 15, lettera e), L. R. 13/2019

Art. 37

(Attività istruttoria)

(1)

1. L'attività istruttoria finalizzata all'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 34, 35 e 36 e alla valorizzazione dei beni del demanio stradale, ferroviario o dei beni iscritti al patrimonio della Regione e di cui sia stata accertata la perdita delle caratteristiche di demanialità stradale o ferroviaria può essere svolta anche da enti e società partecipate dalla Regione, sotto la vigilanza della Regione stessa.

Note:

Articolo sostituito da art. 13, comma 15, lettera f), L. R. 13/2019

CAPO III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22/2006 IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO STATALE CON FINALITÀ TURISTICO-RICREATIVE

Art. 38

(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 22/2006)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole <<avente finalità turistico-ricreativa,>> sono inserite le seguenti: <<diporto nautico, cantieristica e usi diversi rispetto a quelli precedenti,>>;

b) dopo le parole <<(Norme integrative di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia),>> sono inserite le seguenti: <<e del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti),>>.

Art. 39

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 22/2006)

1. All'articolo 4 della legge regionale 22/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole <<avente finalità turistico-ricreativa,>> sono inserite le seguenti: <<ivi compresa quella sanzionatoria, anche tramite le rispettive Unioni territoriali intercomunali ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative),>>;

b) al comma 1 bis dopo le parole <<a decorrere dall'1 gennaio 2017>> sono inserite le seguenti: <<e possono comprendere anche interventi di valorizzazione e recupero dei beni demaniali stessi>>;

c) alla lettera b) del comma 2 dopo le parole <<alla raccolta e alla gestione dei>> sono aggiunte le seguenti: <<materiali naturali e dei>>, nonché dopo le parole <<; resta altresì inteso che la raccolta e la gestione dei>> sono aggiunte le seguenti: <<materiali naturali e dei>>.

Art. 40

(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 22/2006)

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 22/2006 la parola <<ultrasessennali>> è sostituita dalla seguente: <<di durata superiore ai quindici anni>>.

Art. 41

(Inserimento dell'articolo 6 bis nella legge regionale 22/2006)

(1)(2)

1. Dopo l'articolo 6 delle legge regionale 22/2006 è inserito il seguente:

<<Art. 6 bis

(Durata delle concessioni aventi finalità turistico-ricreativa)

1. Nel rispetto del principio di proporzionalità, le concessioni aventi finalità turistico-ricreativa sono rilasciate per il periodo richiesto dal soggetto istante e, comunque, per il periodo massimo di quaranta anni, sulla base del piano economico-finanziario di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), tale da giustificare la durata della concessione.>>.

Note:

L'efficacia dell'art. 7, dell'art. 8, dell'art. 9, c. 2 e 3, dell'art. 41 e dell'art. 49 della presente legge è sospesa fino alla definizione del giudizio promosso avanti alla Corte Costituzionale, come disposto dall'art. 11, c. 21, L.R. 31/2017.

Con Sentenza della Corte Costituzionale n.109 dd. 11/04/2018 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 23 dd. 06/06/2018) è dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale del c. 4 dell'art. 7, dell'art. 8, del c. 2 dell'art. 9 e dell'art. 41 della presente legge.

Art. 42

(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 22/2006)

1. All'articolo 8 della legge regionale 22/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) del comma 1 le parole <<un piano finanziario>> sono sostituite dalle seguenti: <<un piano economico-finanziario asseverato e redatto da un professionista abilitato>>;

b) il comma 1 bis è sostituito dal seguente:

<<1 bis. Il piano economico-finanziario di cui al comma 1, lettera c), è sottoposto alla valutazione della Sezione demaniale del Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 48 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006).>>;

c) al comma 3 dopo le parole <<la quota parte residua degli ammortamenti è posta a carico del concessionario subentrante secondo i principi e le modalità di una stima>> sono inserite le seguenti: <<asseverata e redatta da un professionista abilitato>>;

d) al comma 3 sono aggiunte alla fine del periodo le seguenti parole <<Tale stima deve considerare gli ammortamenti corrispondenti a una durata teorica massima di ulteriori cinque anni.>>;

e) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

<<3 bis. La stima di cui al comma 3 deve essere acquisita a spese del concessionario uscente e viene sottoposta al parere di congruità della Sezione demaniale del Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 48 della legge regionale 10/2017.>>.

Art. 43

(Modifica all'articolo 9 della legge regionale 22/2006)

1. Dopo la lettera h) del comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 22/2006 è aggiunta la seguente:

<<h bis) somministrazione di prodotti locali.>>.

Art. 44

(Modifica all'articolo 10 della legge regionale 22/2006)

1. Al comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 22/2006 dopo le parole <<Il concessionario può, previa autorizzazione, affidare ad altri soggetti la gestione di attività specialistiche e secondarie nell'ambito della concessione.>> sono aggiunte le seguenti: <<Qualora il concessionario sia un ente pubblico, quest'ultimo è autorizzato, nel rispetto della normativa di settore e delle procedure a evidenza pubblica, ad affidare ad altri soggetti la gestione anche di attività principali nell'ambito della concessione, secondo le disposizioni del PUD.>>.

Art. 45

(Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale 22/2006)

1. L'articolo 11 della legge regionale 22/2006 è sostituito dal seguente:

<<Art. 11

(Valenza turistica)

1. Ai sensi del decreto legge 400/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 494/1993 e successive modifiche e integrazioni, le aree demaniali marittime del territorio regionale sono classificate in categoria B, fino a diversa classificazione stabilita con deliberazione adottata dalla Giunta regionale su proposta del Servizio competente in materia di turismo, sentito il Servizio competente in materia di demanio.>>.

Art. 46

(Modifiche all'articolo 13 bis della legge regionale 22/2006)

1. All'articolo 13 bis della legge regionale 22/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<<2.1. In relazione alle istanze per il rilascio di nuove concessioni di durata ultrasessennale, l'istruttoria viene svolta anche sulla base di:

a) una relazione tecnica illustrativa degli interventi da realizzare, comprensiva di un'analisi e/o di un computo dei costi;

b) un cronoprogramma in cui siano indicati i termini temporali di inizio e ultimazione di tutti gli interventi e lavori previsti, articolati anche per fasi funzionali;

c) un piano economico-finanziario asseverato, redatto da un professionista abilitato, che evidenzi i costi di realizzazione, i costi di gestione e finanziari, gli ammortamenti e i rientri previsti e che giustifichi complessivamente la durata della concessione; il piano economico-finanziario è sottoposto alla valutazione della Sezione demaniale del Comitato di cui all'articolo 8, comma 3 bis;

d) eventuali elementi ulteriori ritenuti utili dal concedente ai fini della valutazione.>>;

b) dopo il comma 2 bis è inserito il seguente:

<<2 bis 1. In relazione alle istanze per il rilascio di nuove concessioni di durata ultrasessennale di cui al comma 2 bis, l'istruttoria può essere svolta anche sulla base dei documenti di cui al comma 2.1.>>;

c) dopo il comma 2 ter sono aggiunti i seguenti:

<<2 quater. Il Comune esercita altresì in via generale, a decorrere dall'1 gennaio 2018, le funzioni amministrative sul demanio marittimo avente finalità diverse da quelle previste ai commi 1 e 2, ivi compresa quella sanzionatoria, in relazione alle quali gli spettano integralmente, con pari decorrenza, i proventi e le spese. Le concessioni rilasciate a enti pubblici per fini di pubblico interesse o a soggetti privati per il mantenimento di opere quali condotte idriche, fognature, linee elettriche, linee telefoniche e altre comunque finalizzate all'erogazione di pubblici servizi possono, una volta cessate, essere rinnovate senza formalità istruttoria per un massimo di trent'anni, fatta salva la rideterminazione del canone di concessione.

2 quinquies. Il Comune esercita altresì in via generale, a decorrere dall'1 gennaio 2018, le funzioni amministrative sul demanio marittimo in relazione alle istanze inerenti a gare, manifestazioni sportive, culturali, d'intrattenimento o simili, che si svolgono, per periodi non superiori complessivamente a trenta giorni, in aree non assentite in concessione, e in relazione alle quali gli spettano integralmente, con pari decorrenza, i proventi e le spese.

2 sexies. I Comuni possono esercitare le funzioni loro delegate anche tramite le rispettive Unioni territoriali intercomunali ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 26/2014.>>.

Art. 47

(Inserimento dell'articolo 13 quater nella legge regionale 22/2006)

1. Dopo l'articolo 13 ter della legge regionale 22/2006 è aggiunto il seguente:

<<Art. 13 quater

(Canoni demaniali)

1. Le concessioni e le autorizzazioni relative all'utilizzo dei beni del demanio marittimo statale di cui all'articolo 1 sono soggette all'applicazione di un canone determinato con legge regionale, i cui valori vengono aggiornati annualmente, in base all'indice ISTAT, sia in aumento che in diminuzione, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

2. Il pagamento delle rate successive alla prima deve essere effettuato entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta del servizio competente a gestire il demanio marittimo e, anche in mancanza della comunicazione dell'ammontare del canone aggiornato, il concessionario è comunque tenuto al versamento del canone in misura pari a quello dell'anno solare precedente entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, fermo restando l'obbligo di corrispondere gli aggiornamenti dovuti.>>.