Legge regionale 21 aprile 2017 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006.

CAPO I

FINALITÀ E PRINCIPI

Art. 1

(Oggetto e principi)

1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 4, primo comma, numero 10), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo), del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti), e in armonia con la normativa comunitaria e statale vigente, detta disposizioni relative ai beni del demanio marittimo regionale e statale nell'ambito della laguna di Marano-Grado e ai beni del demanio stradale regionale, nonché modifica la legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), la legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), e la legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico).

2. L'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 avviene nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, pubblicità e concorrenza, efficienza, economicità, proporzionalità, sussidiarietà, adeguatezza, territorialità, nell'ottica del sostegno e dello sviluppo economico e sociale e della pianificazione e programmazione e della sostenibilità ambientale, nonché della tutela del legittimo affidamento.

3. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge le funzioni amministrative disciplinate dalla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura).