Legge regionale 21 aprile 2017 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006.

Art. 46

(Modifiche all'articolo 13 bis della legge regionale 22/2006)

1. All'articolo 13 bis della legge regionale 22/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<<2.1. In relazione alle istanze per il rilascio di nuove concessioni di durata ultrasessennale, l'istruttoria viene svolta anche sulla base di:

a) una relazione tecnica illustrativa degli interventi da realizzare, comprensiva di un'analisi e/o di un computo dei costi;

b) un cronoprogramma in cui siano indicati i termini temporali di inizio e ultimazione di tutti gli interventi e lavori previsti, articolati anche per fasi funzionali;

c) un piano economico-finanziario asseverato, redatto da un professionista abilitato, che evidenzi i costi di realizzazione, i costi di gestione e finanziari, gli ammortamenti e i rientri previsti e che giustifichi complessivamente la durata della concessione; il piano economico-finanziario è sottoposto alla valutazione della Sezione demaniale del Comitato di cui all'articolo 8, comma 3 bis;

d) eventuali elementi ulteriori ritenuti utili dal concedente ai fini della valutazione.>>;

b) dopo il comma 2 bis è inserito il seguente:

<<2 bis 1. In relazione alle istanze per il rilascio di nuove concessioni di durata ultrasessennale di cui al comma 2 bis, l'istruttoria può essere svolta anche sulla base dei documenti di cui al comma 2.1.>>;

c) dopo il comma 2 ter sono aggiunti i seguenti:

<<2 quater. Il Comune esercita altresì in via generale, a decorrere dall'1 gennaio 2018, le funzioni amministrative sul demanio marittimo avente finalità diverse da quelle previste ai commi 1 e 2, ivi compresa quella sanzionatoria, in relazione alle quali gli spettano integralmente, con pari decorrenza, i proventi e le spese. Le concessioni rilasciate a enti pubblici per fini di pubblico interesse o a soggetti privati per il mantenimento di opere quali condotte idriche, fognature, linee elettriche, linee telefoniche e altre comunque finalizzate all'erogazione di pubblici servizi possono, una volta cessate, essere rinnovate senza formalità istruttoria per un massimo di trent'anni, fatta salva la rideterminazione del canone di concessione.

2 quinquies. Il Comune esercita altresì in via generale, a decorrere dall'1 gennaio 2018, le funzioni amministrative sul demanio marittimo in relazione alle istanze inerenti a gare, manifestazioni sportive, culturali, d'intrattenimento o simili, che si svolgono, per periodi non superiori complessivamente a trenta giorni, in aree non assentite in concessione, e in relazione alle quali gli spettano integralmente, con pari decorrenza, i proventi e le spese.

2 sexies. I Comuni possono esercitare le funzioni loro delegate anche tramite le rispettive Unioni territoriali intercomunali ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 26/2014.>>.