Legge regionale 21 aprile 2017 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006.

Art. 3

(Beni regionali e inventario)

1. I beni del demanio marittimo regionale di cui all'articolo 2, comma 1, sono riportati negli archivi catastali, tavolari e delle Conservatorie dei registri immobiliari, secondo le disposizioni di legge, con la denominazione "Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - demanio marittimo".

2. I beni di cui al comma 1 sono inseriti nell'inventario dei beni demaniali tenuto dalla struttura competente in materia di demanio.

3. Al fine del costante aggiornamento dell'inventario tutti gli atti che comportano modificazione dello stato giuridico dei beni del demanio marittimo regionale sono comunicati alla struttura competente in materia di demanio.