Legge regionale 21 aprile 2017 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006.

Art. 23

(Modifica all'articolo 4 bis della legge regionale 17/2009)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 bis della legge regionale 17/2009 è inserito il seguente:

<<4 bis. Qualora, esperita la procedura di cui al comma 4, anche il soggetto originario richiedente non manifesti, entro i termini indicati dal Servizio competente a gestire il patrimonio regionale, l'interesse ad acquisire il bene sdemanializzato, quest'ultimo viene trasferito a titolo gratuito al Comune territorialmente competente secondo le procedure di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 57/1971.>>.