Legge regionale 21 aprile 2017 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006.

Art. 13

(Funzioni delegate ai Comuni)

1. Ai Comuni sono delegate le seguenti funzioni:

a) rilascio dei provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 2, in relazione ai beni del demanio marittimo nella laguna di Marano-Grado individuati ai sensi dell'articolo 15;

b) accertamento e riscossione delle entrate relative ai provvedimenti di cui alla lettera a) che possono essere utilizzate anche per interventi di valorizzazione e recupero dei beni demaniali stessi;

c) controllo e vigilanza sui beni oggetto di delega di funzioni.

2. Ai Comuni competono anche le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni loro delegate.

3. I Comuni possono esercitare le funzioni loro delegate dalla presente legge anche tramite le rispettive Unioni territoriali intercomunali ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 26/2014.