Legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006.
CAPO II
 DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 57
 (Norme finanziarie)
1. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 12, comma 1, lettera d), sono accertate e riscosse al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 30100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2017-2019. (E/721)
2. Per le finalità di cui all'articolo 48, commi 6, 7 e 8, è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno per l'anno 2017, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 5 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. (S/nuova istituzione)
3. Per le finalità di cui all'articolo 56, comma 1, è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2017, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 8 (Statistica e servizi informativi) -Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. (S/243)
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 2 e 3 si provvede per complessivi 20.000 euro per l'anno 2017 mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. (S/1463)
Art. 57 ter
1. L'utilizzatore, in caso di accertato pregresso utilizzo senza titolo di beni del demanio marittimo di cui alla legge regionale 22/2006 e alla legge regionale 10/2017 ovvero nel caso di utilizzazioni difformi dal titolo concessorio, è tenuto al pagamento di un'indennità pari al valore del canone di concessione vigente al momento della richiesta da parte della struttura competente in materia di demanio marittimo, maggiorato del 20 per cento e moltiplicato per cinque annualità o per la minor durata di accertato pregresso utilizzo.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 89, comma 1, L. R. 6/2021
2 Rubrica dell'articolo modificata da art. 11, comma 2, lettera a), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 11, comma 2, lettera b), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 57 quater
1. Il canone annuo dovuto per l'emungimento di acqua dagli ambiti di cui alla legge regionale 22/2006, alla legge regionale 17/2009 e alla legge regionale 10/2017 è determinato in 0,18 euro al metro cubo di acqua prelevata. Tale valore viene aggiornato annualmente sulla base dell'indice ISTAT, come determinato con decreto del Ministero competente in materia di demanio marittimo.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 89, comma 1, L. R. 6/2021