Legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006.
CAPO I
 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 17/2009 IN MATERIA DI DEMANIO IDRICO REGIONALE E ALLA LEGGE REGIONALE 28/2002 IN MATERIA DI CONSORZI DI BONIFICA
Art. 26
1. All'articolo 7 della legge regionale 17/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
c)
il comma 2 bis è sostituito dal seguente:
<<2 bis. Non sono soggette a concessione, né alla corresponsione di alcun canone, fermo restando l'obbligo di acquisire l'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 523/1904, il parere favorevole della struttura regionale competente in materia di infrastrutture e vie di navigazione interna in relazione ai beni del demanio idrico regionale aventi carattere di navigabilità, il nulla-osta del Comune territorialmente competente e il parere favorevole della struttura regionale competente in materia di tutela di biodiversità, limitatamente alle occupazioni temporanee di cui alla lettera b) per la ricognizione delle vigenti misure di tutela e di salvaguardia di siti Natura 2000, aree protette, biotopi e prati stabili:
a) le occupazioni di beni del demanio idrico regionale per un periodo non superiore a due giorni;
b) le occupazioni di beni del demanio idrico regionale per un periodo non superiore a trenta giorni qualora siano finalizzate allo svolgimento di esercitazioni o manifestazioni di protezione civile o alla prevenzione dell'incolumità pubblica o della salvaguardia ambientale.>>.

Art. 29
1. All'articolo 10 della legge regionale 17/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 30
1.
L'articolo 11 della legge regionale 17/2009 è sostituito dal seguente:
<<Art. 11
 (Concessioni di breve durata)
1. E' ammesso il rilascio di concessioni per l'occupazione temporanea di beni del demanio idrico regionale fino a un periodo massimo di trentasei mesi, per la realizzazione di opere dichiarate urgenti, provvisorie o destinate a essere assunte in concessione da un soggetto diverso dal loro realizzatore, subordinatamente all'acquisizione dell'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 523/1904 e al rilascio del parere della struttura regionale competente in materia di infrastrutture e vie di navigazione interna, qualora si renda necessario accertare la compatibilità dell'opera con la sicurezza della navigazione, e al pagamento del canone determinato ai sensi dell'articolo 14, comma 1.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 2 bis, è ammesso il rilascio di concessioni per la mera occupazione, anche con strutture di facile rimozione, di beni del demanio idrico regionale per un periodo massimo di trenta giorni, anche non continuativi, fermo restando l'obbligo di acquisire il parere favorevole da parte della struttura regionale competente in materia di idraulica e difesa del suolo, il parere favorevole della struttura regionale competente in materia di infrastrutture e vie di navigazione in relazione ai beni del demanio idrico regionale aventi carattere di navigabilità, il nulla-osta del Comune territorialmente competente e il parere favorevole della struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e delle biodiversità, subordinatamente al pagamento di un canone ricognitorio di 100 euro.
3. E' ammesso il rilascio di concessioni di beni del demanio idrico regionale a titolo gratuito per la realizzazione di interventi di recupero o ripristino idraulico o ambientale per un periodo massimo di sessanta mesi, subordinatamente all'acquisizione dei pareri di cui all'articolo 10, comma 3.>>.

Art. 31
1. All'articolo 14 della legge regionale 17/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 32
1.
Dopo l'articolo 14 della legge regionale 17/2009 sono inseriti i seguenti:
<<Art. 14 bis
 (Concessioni trentennali rilasciate allo stesso soggetto)
1. Al fine di semplificare e razionalizzare la gestione delle concessioni di beni del demanio idrico regionale, i soggetti titolari di almeno dieci concessioni di durata trentennale possono avanzare richiesta all'Amministrazione regionale di assolvere il pagamento dei relativi canoni in un'unica soluzione anticipata, fermo restando l'aggiornamento annuale calcolato sulla base degli indici ISTAT, sia in aumento che in diminuzione, sui prezzi al consumo delle famiglie degli operai e degli impiegati.
2. Con decreto del direttore di servizio competente a gestire il demanio idrico regionale si procede entro il 31 dicembre di ogni anno alla ricognizione delle concessioni di cui al comma 1 e alla determinazione del canone complessivo aggiornato, da corrispondere entro sei mesi dalla richiesta dell'Amministrazione regionale.
3. Indipendentemente dalla data di scadenza delle singole annualità di canone, il canone di cui al comma 2 va riferito all'anno solare, fatta eccezione per l'anno di scadenza della concessione.
4. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere lo svincolo dei depositi cauzionali costituiti a garanzia delle concessioni in vigore, subordinatamente alla costituzione a favore dell'Amministrazione regionale di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa pari al valore complessivo dei depositi cauzionali da svincolare.
5. In caso di rilascio di nuove concessioni ai soggetti di cui al comma 1, il primo canone da corrispondere in via anticipata è calcolato con decorrenza dalla data di rilascio della concessione e fino al 31 dicembre dell'anno in corso e la garanzia può essere prestata tramite estensione della polizza fidejussoria di cui al comma 4, per un importo pari a due annualità del canone di concessione.

Art. 33
1.
Il comma 6 bis dell'articolo 2 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), è sostituito dal seguente:
<<6 bis. I Consorzi di bonifica esercitano le funzioni e le competenze attribuite dalla normativa vigente, ivi incluso il rilascio delle concessioni e delle licenze di cui all'articolo 136 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, e della legge 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi), in relazione alle opere previste dal presente articolo e alle opere previste dall'articolo 8 sui beni iscritti al demanio idrico regionale o trasferiti dallo Stato alla Regione ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo), e comunque sui corsi d'acqua classificati di classe 4 ai sensi dell'articolo 4, lettera d), della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disposizione organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque).>>.