Legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006.
CAPO II
 DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI
Art. 6
 (Pareri)
2. Qualora la concessione preveda la realizzazione di opere insistenti su specchio acqueo, oltre ai pareri di cui al comma 1, deve essere acquisito il parere obbligatorio della struttura regionale competente in materia di pesca e acquacoltura, finalizzato a valutare la compatibilità dell'opera con l'esercizio delle attività di pesca e acquacoltura.
3. Non è soggetto all'acquisizione dei pareri di cui ai commi 1 e 2 il rilascio di concessioni aventi a oggetto l'utilizzo di opere già assentite in concessione, purché rimangano invariate la destinazione d'uso originaria e le caratteristiche delle opere realizzate.
4. E' soggetto al solo parere di cui al comma 1, lettera e), il rilascio di concessioni per l'utilizzo di aree o specchi acquei, già assentite in concessione e senza presenza di opere, purché rimanga invariata la destinazione d'uso originaria.
6. Il rilascio delle concessioni di beni del demanio marittimo regionale è subordinato al parere del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, da acquisire per il tramite della struttura regionale competente in materia di usi civici.
7. Non sono soggette all'acquisizione del parere di cui al comma 6 le concessioni per l'utilizzo temporaneo dei beni del demanio marittimo regionale di cui all'articolo 9, comma 7, e le concessioni finalizzate allo svolgimento di esercitazioni o manifestazioni di protezione civile o alla prevenzione dell'incolumità pubblica o alla salvaguardia ambientale.
Art. 7
1. Il procedimento per l'affidamento in concessione di aree demaniali marittime, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e concorrenza, può essere avviato su istanza di parte o d'ufficio.
2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, le istanze di concessione sono pubblicate per la durata di almeno venti giorni, naturali e consecutivi, sul Bollettino ufficiale e sul sito internet istituzionale della Regione e all'Albo dell'ente locale nel cui territorio è situato il bene demaniale, invitando chiunque ne abbia interesse a presentare osservazioni, opposizioni o istanze concorrenti entro tale termine.
3. Le istanze di concessione per la realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), sono pubblicate per la durata di almeno quarantacinque giorni sul Bollettino ufficiale e sul sito internet istituzionale della Regione, all'Albo dell'ente locale nel cui territorio è situato il bene demaniale, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, invitando chiunque ne abbia interesse a presentare osservazioni, opposizioni o istanze concorrenti entro un termine che non può essere inferiore a trenta giorni né superiore a novanta giorni decorrenti dalla data della pubblicazione.
5. Le istanze di concessione concorrenti aventi a oggetto utilizzi o finalità diverse dall'istanza di concessione originaria sono pubblicate, ai sensi dei commi 2 e 3, rispettivamente per la durata di almeno venti giorni e almeno quarantacinque giorni.
6. L'avviso dell'amministrazione concedente avente per oggetto l'intendimento di affidare in concessione un'area demaniale marittima e con l'invito a presentare la propria miglior offerta è pubblicato per estratto secondo le modalità e i termini di cui ai commi 2 e 3.
7 bis. Gli interventi di valorizzazione e recupero di beni demaniali marittimi possono essere realizzati da parte degli enti concedenti anche secondo le procedure di cui al libro IV "Del partenariato pubblico-privato e delle concessioni" del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), con la possibilità di riconoscere a titolo di corrispettivo il diritto di gestire l'opera realizzata e il bene demaniale per una durata giustificata dal piano economico finanziario, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 36/2023 medesimo, anche in deroga ai limiti temporali di durata massima delle concessioni demaniali marittime di competenza regionale e comunale dettati dalla presente legge, dalla legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), e dall'articolo 03, comma 4 bis, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.
Note:
1 L'efficacia dell'art. 7, dell'art. 8, dell'art. 9, c. 2 e 3, dell'art. 41 e dell'art. 49 della presente legge è sospesa fino alla definizione del giudizio promosso avanti alla Corte Costituzionale, come disposto dall'art. 11, c. 21, L.R. 31/2017.
2 Con Sentenza della Corte Costituzionale n.109 dd. 11/04/2018 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 23 dd. 06/06/2018) è dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale del c. 4 dell'art. 7, dell'art. 8, del c. 2 dell'art. 9 e dell'art. 41 della presente legge.
3 Comma 7 abrogato da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
4 Comma 7 bis aggiunto da art. 10, comma 8, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 8
3. Le procedure, i termini, i criteri attuativi dei principi di cui ai commi 1 e 2, con riferimento agli utilizzi previsti all'articolo 4, comma 2, e le disposizioni per l'aggiudicazione delle concessioni sono individuati, anche ai fini di una valorizzazione dell'esperienza e della professionalità del concessionario, con regolamento da adottarsi, previo parere della competente Commissione consiliare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 L'efficacia dell'art. 7, dell'art. 8, dell'art. 9, c. 2 e 3, dell'art. 41 e dell'art. 49 della presente legge è sospesa fino alla definizione del giudizio promosso avanti alla Corte Costituzionale, come disposto dall'art. 11, c. 21, L.R. 31/2017.
2 Con Sentenza della Corte Costituzionale n.109 dd. 11/04/2018 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 23 dd. 06/06/2018) è dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale del c. 4 dell'art. 7, dell'art. 8, del c. 2 dell'art. 9 e dell'art. 41 della presente legge.
Art. 9
 (Durata e piano economico-finanziario)
5. Il piano economico-finanziario di cui al comma 4 è sottoposto al parere di congruità della Sezione demaniale del Comitato Tecnico di Valutazione di cui all'articolo 48.
6. Nel caso di istanze di concessioni per il mantenimento e utilizzo di opere esistenti e di cui ai commi 2 e 3, che mantengano invariate la destinazione d'uso originaria e le caratteristiche delle opere medesime, la durata non può essere superiore a dieci anni.
7. Le concessioni per l'utilizzo temporaneo dei beni del demanio marittimo sono rilasciate per un periodo non superiore a trenta giorni.
Note:
1 L'efficacia dell'art. 7, dell'art. 8, dell'art. 9, c. 2 e 3, dell'art. 41 e dell'art. 49 della presente legge è sospesa fino alla definizione del giudizio promosso avanti alla Corte Costituzionale, come disposto dall'art. 11, c. 21, L.R. 31/2017.
2 Dichiarata, con Sentenza della Corte Costituzionale n.109 dd. 11/04/2018 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 23 dd. 06/06/2018) l'illegittimità costituzionale del c. 3 dell'art. 9 e l'art. 49 della presente legge.
3 Con Sentenza della Corte Costituzionale n.109 dd. 11/04/2018 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 23 dd. 06/06/2018) è dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale del c. 4 dell'art. 7, dell'art. 8, del c. 2 dell'art. 9 e dell'art. 41 della presente legge.
4 Il Regolamento di cui al presente articolo è stato emanato con DPReg. 22/6/2011, n. 0142/Pres. (B.U.R. 6/7/2011, n. 27) ed entra in vigore al 7/7/2011.
5 Comma 3 bis aggiunto da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 10
 (Canoni e garanzie)
2. Qualora l'atto di concessione preveda un cronoprogramma degli interventi, il canone viene adeguato annualmente per le concessioni aventi durata fino a dieci anni e ogni due anni per le concessioni aventi durata superiore a dieci anni, sulla base di adeguata documentazione presentata dal concessionario che provi lo stato di avanzamento dei lavori.
3. La prima rata del canone da versare è commisurata al periodo intercorrente tra la data di rilascio e il 31 dicembre dello stesso anno, mentre le rate successive vengono calcolate in base all'anno solare, fatta eccezione per l'ultima che viene calcolata dall'1 gennaio dell'ultimo anno di concessione fino alla data di scadenza.
4. Il pagamento delle rate successive alla prima deve essere effettuato entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta del servizio competente a gestire il demanio marittimo e, anche in mancanza della comunicazione dell'ammontare del canone aggiornato, il concessionario è comunque tenuto al versamento del canone in misura pari a quello dell'anno solare precedente entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, fermo restando l'obbligo di corrispondere gli aggiornamenti dovuti.
Note:
1 Vedi anche quanto disposto dall'art. 13, comma 1, L. R. 20/2018
2 Lettera b bis) del comma 6 aggiunta da art. 11, comma 1, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
3 Comma 1 bis aggiunto da art. 11, comma 1, L. R. 13/2022