Legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006.
CAPO I
 INDIVIDUAZIONE E PIANIFICAZIONE
Art. 4
 (Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo Regionale - PUDMAR)
1. La Regione predispone il Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo Regionale (PUDMAR), finalizzato alla gestione e alla valorizzazione dei beni di cui all'articolo 2, che ha natura ricognitiva e programmatoria ed è subordinato alle scelte pianificatorie operate dagli strumenti urbanistici e alle previsioni della pianificazione paesaggistica e ambientale.
3. Le concessioni e le autorizzazioni aventi per oggetto utilizzi diversi da quelli indicati al comma 2 sono rilasciate a condizione che l'utilizzo previsto risulti compatibile con la destinazione del PUDMAR, rimanendo comunque in vigore le concessioni già rilasciate fino alla loro scadenza.
4. Il PUDMAR è predisposto entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge nel rispetto delle previsioni urbanistiche vigenti, secondo un processo partecipato che coinvolge i portatori d'interesse presenti sul territorio. Sono, in particolare, sentiti la competente Autorità marittima, gli enti locali territorialmente competenti e le associazioni regionali di categoria dei settori coinvolti, le strutture regionali competenti in materia di infrastrutture e pianificazione territoriale, in materia di difesa del suolo e in materia di pesca e acquacoltura.
5. Il PUDMAR è adottato con deliberazione della Giunta regionale, è sottoposto al parere del Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali), è approvato, su conforme deliberazione della Giunta regionale, dal Presidente della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
6. I piani di gestione e le misure di conservazione e salvaguardia di cui alla legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), nonché le loro eventuali modifiche, sono immediatamente prevalenti rispetto alle previsioni contrastanti del PUDMAR.