Legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006.
Art. 6
 (Pareri)
2. Qualora la concessione preveda la realizzazione di opere insistenti su specchio acqueo, oltre ai pareri di cui al comma 1, deve essere acquisito il parere obbligatorio della struttura regionale competente in materia di pesca e acquacoltura, finalizzato a valutare la compatibilità dell'opera con l'esercizio delle attività di pesca e acquacoltura.
3. Non è soggetto all'acquisizione dei pareri di cui ai commi 1 e 2 il rilascio di concessioni aventi a oggetto l'utilizzo di opere già assentite in concessione, purché rimangano invariate la destinazione d'uso originaria e le caratteristiche delle opere realizzate.
4. E' soggetto al solo parere di cui al comma 1, lettera e), il rilascio di concessioni per l'utilizzo di aree o specchi acquei, già assentite in concessione e senza presenza di opere, purché rimanga invariata la destinazione d'uso originaria.
6. Il rilascio delle concessioni di beni del demanio marittimo regionale è subordinato al parere del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, da acquisire per il tramite della struttura regionale competente in materia di usi civici.
7. Non sono soggette all'acquisizione del parere di cui al comma 6 le concessioni per l'utilizzo temporaneo dei beni del demanio marittimo regionale di cui all'articolo 9, comma 7, e le concessioni finalizzate allo svolgimento di esercitazioni o manifestazioni di protezione civile o alla prevenzione dell'incolumità pubblica o alla salvaguardia ambientale.