Legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006.
Art. 57
 (Norme finanziarie)
1. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 12, comma 1, lettera d), sono accertate e riscosse al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 30100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2017-2019. (E/721)
2. Per le finalità di cui all'articolo 48, commi 6, 7 e 8, è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno per l'anno 2017, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 5 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. (S/nuova istituzione)
3. Per le finalità di cui all'articolo 56, comma 1, è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2017, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 8 (Statistica e servizi informativi) -Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. (S/243)
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 2 e 3 si provvede per complessivi 20.000 euro per l'anno 2017 mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. (S/1463)