Legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006.
Art. 52
 (Principi di selezione)
2. Limitatamente alle fattispecie di cui al comma 1 aventi per oggetto attività con rilevanza sociale svolte da associazioni con finalità non lucrative ovvero attività amatoriali di tipo ricreativo o sportivo, qualora in caso di pluralità di istanze la valutazione sul migliore utilizzo pubblico del bene demaniale, a giudizio dell'amministrazione, sia paritaria, è data preferenza al precedente concessionario.
3. La domanda presentata da un ente pubblico per finalità di pubblico interesse è prioritaria rispetto alle domande presentate dai privati.