1.
Limitatamente alle aree identificate nell'articolo 4, comma 2, lettere d) e f), della presente legge, nonché alle aree di cui agli articoli 3 e 13 ter della legge regionale 22/2006, destinate a enti senza scopo di lucro, i principi per la comparazione delle istanze concorrenti previsti dall'articolo 8, comma 1, della presente legge e dall'articolo 9, comma 4, della legge regionale 22/2006 sono integrati dai seguenti:
a) promozione e sviluppo del ruolo sociale ed educativo;
b) svolgimento di iniziative culturali, naturalistiche, ambientalistiche, sportive e didattiche, finalizzate al mantenimento e alla valorizzazione della tradizione e della cultura marinara locali, alla tutela dell'ambiente marino, alla promozione del diporto sostenibile;
c) esperienza maturata nei settori operativi di cui alla lettera b), anche sul piano della conoscenza del territorio e della capacità di sviluppo di relazioni interistituzionali in ambito locale;
d) impegno a riservare una quota parte degli spazi demaniali agli associati già iscritti all'associazione uscente;
e) limitazione del numero di concessioni demaniali da assegnare al medesimo soggetto, al fine di garantire adeguata pluralità e differenziazione dell'offerta nell'ambito territoriale di riferimento.