Legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006.
Art. 50
 (Opere di facile e di difficile rimozione)
1. Fatto salvo quanto già espressamente previsto nei provvedimenti di concessione, per le finalità di cui all'articolo 49 del codice della navigazione, al fine della determinazione del canone delle concessioni del demanio marittimo e in relazione a ogni altra ipotesi in cui rilevi la classificazione tra opere di facile o di difficile rimozione, sono considerate opere di facile rimozione e sgombero le costruzioni e le strutture realizzate sia sopra che sotto il suolo in aree demaniali marittime oggetto di concessione che, in relazione ai materiali utilizzati e alle tecnologie costruttive, possono essere integralmente rimosse utilizzando le normali modalità offerte dalla tecnica e possono essere ricostruite altrove con semplice rimontaggio e senza che la rimozione comporti la loro distruzione totale o parziale, con conseguente restituzione in pristino dei luoghi nello stato originario, in non più di novanta giorni.
2. Le costruzioni e le strutture di cui al comma 1, già esistenti e regolarmente autorizzate o assentite in concessione alla data di entrata in vigore della presente legge sono, previa dichiarazione del concessionario, classificate come di facile rimozione e sgombero. La dichiarazione deve essere corredata da perizia asseverata redatta da un tecnico abilitato, con la quale si attesti gli estremi dei titoli abilitativi edilizi e di abilitazione all'esercizio, la sussistenza delle caratteristiche costruttive di cui al comma 1 e la totale e completa rimovibilità delle opere, le modalità di rimozione e smaltimento delle opere, con conseguente restituzione in pristino dei luoghi nello stato originario in non più di novanta giorni. In mancanza di tale dichiarazione, le suddette opere sono da considerarsi non amovibili.