Legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006.
Art. 49
2. L'indennizzo di cui al comma 1 è determinato dall'amministrazione concedente sulla base di una perizia asseverata, redatta da un professionista abilitato, nominato dal concessionario uscente a sue spese e sottoposta al parere di congruità del Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 48.
3. Il valore determinato ai sensi del comma 2 viene reso pubblico in occasione della indizione della procedura comparativa di selezione.
4. Ogni partecipante alla procedura comparativa di selezione deve presentare, a pena di esclusione, l'impegno di un fideiussore a rilasciare una garanzia a copertura del pagamento dell'indennizzo di cui al comma 2.
Note:
1 L'efficacia dell'art. 7, dell'art. 8, dell'art. 9, c. 2 e 3, dell'art. 41 e dell'art. 49 della presente legge è sospesa fino alla definizione del giudizio promosso avanti alla Corte Costituzionale, come disposto dall'art. 11, c. 21, L.R. 31/2017.
2 Il Regolamento di cui al presente articolo è stato emanato con DPReg. 22/6/2011, n. 0142/Pres. (B.U.R. 6/7/2011, n. 27) ed entra in vigore al 7/7/2011.
3 Dichiarata, con Sentenza della Corte Costituzionale n.109 dd. 11/04/2018 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 23 dd. 06/06/2018) l'illegittimità costituzionale del c. 3 dell'art. 9 e l'art. 49 della presente legge.