Legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006.
Art. 48
 (Comitato tecnico di valutazione - Sezione demaniale)
3. I componenti effettivi e sostituti di cui al comma 2, lettere b) e c), sono nominati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di demanio.
4. Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti che delibera a maggioranza dei presenti, non computando tra questi ultimi gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. La Direzione centrale competente in materia di demanio nomina il segretario del Comitato e un suo sostituto, scelti tra i dipendenti regionali.
7. Per la valutazione dei progetti, agli esperti di cui al comma 2, lettere b) e c), qualora esterni, è riconosciuto un compenso pari a 150 euro per ciascuna valutazione tecnica presentata al Comitato.
8. Ai componenti esterni del Comitato è dovuto, inoltre, il rimborso spese per l'espletamento delle proprie funzioni nella misura prevista per i dipendenti regionali.
9. Il Comitato resta in carica cinque anni decorrenti dalla data della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3 e, comunque, fino alla nomina del nuovo Comitato secondo le modalità previste dalla presente legge.
Note:
1 Comma 6 sostituito da art. 11, comma 22, L. R. 31/2017
2 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 11, comma 19, L. R. 37/2017
3 Vedi anche quanto disposto dall'art. 11, comma 21, L. R. 37/2017