Legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2025
Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario, demanio statale dismesso e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006.
Art. 44
1.
Al
comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 22/2006 dopo le parole <<
Il concessionario può, previa autorizzazione, affidare ad altri soggetti la gestione di attività specialistiche e secondarie nell'ambito della concessione.>> sono aggiunte le seguenti: <<
Qualora il concessionario sia un ente pubblico, quest'ultimo è autorizzato, nel rispetto della normativa di settore e delle procedure a evidenza pubblica, ad affidare ad altri soggetti la gestione anche di attività principali nell'ambito della concessione, secondo le disposizioni del PUD.>>.