<<1 bis. Il piano economico-finanziario di cui al comma 1, lettera c), è sottoposto alla valutazione della Sezione demaniale del Comitato tecnico di valutazione di cui all'
articolo 48 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006).>>;