1.
Ai fini della presente legge si intende per:
a) INA: infrastrutture militari non attive, beni ancora nella disponibilità del Ministero della Difesa;
b) beni demaniali statali ex militari: beni che abbiano svolto funzione militare e che sono stati sclassificati, entrati nella competenza dell'Agenzia del demanio e non utilizzati per altri usi governativi;
c) altri beni statali dismettibili: ulteriori beni statali che possono essere trasferiti a titolo gratuito alla Regione o agli Enti locali che ne facciano richiesta per effetto dell'articolo 65 dello Statuto di autonomia regionale per finalità di interesse pubblico.
1 Articolo aggiunto da art. 10, comma 7, lettera b), L. R. 13/2024 , con effetto dall'1/1/2025.