1.
In coerenza agli obiettivi paesaggistici, ambientali, sociali ed economici la Regione valuta le possibili destinazioni funzionali e la restituzione dei beni di cui all'articolo 37 ter alla migliore fruizione pubblica e in particolare provvede a individuare i beni oggetto:
a) di potenziali interventi di livello regionale;
b) di potenziali interventi e recuperi di valenza infra-regionale.
2.
Per le finalità di cui al comma 1 con deliberazione della Giunta regionale sono individuati in particolare:
a) i beni idonei alla realizzazione di impianti fotovoltaici;
b) i beni idonei ad altro utilizzo finalizzato alla transizione energetica;
c) i beni idonei alla rinaturalizzazione anche mediante demolizione di manufatti;
d) i beni infrastrutturati riconvertibili a uso sportivo;
e) i beni riconvertibili a uso sociale;
f) i beni riconvertibili a uso turistico e ricreativo;
g) i beni idonei alle attività produttive e logistiche;
h) beni idonei ad altri usi.
1 Articolo aggiunto da art. 10, comma 7, lettera b), L. R. 13/2024 , con effetto dall'1/1/2025.