Art. 37 bis
1. La Regione provvede, in accordo con gli organi statali competenti, al recupero e alla valorizzazione di infrastrutture statali dismesse ponendo in essere le azioni necessarie per restituire alla fruizione pubblica della comunità regionale i siti militari già dismessi o dismettibili che si trovano sul territorio regionale.
2. La valorizzazione e il recupero dei beni militari dismessi attraverso la rinaturalizzazione di aree edificate con la creazione di percorsi naturali, la rifunzionalizzazione di beni per finalità produttive, turistiche, ricreative e sportive, nonché attraverso interventi finalizzati alla transizione energetica contribuisce all'obiettivo strategico della diminuzione del consumo di suolo e della sostenibilità ambientale.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 10, comma 7, lettera b), L. R. 13/2024 , con effetto dall'1/1/2025.