Art. 35
(Sdemanializzazione di beni del demanio stradale regionale e del demanio ferroviario regionale)
1. La sdemanializzazione di beni del demanio stradale regionale o del demanio ferroviario regionale è autorizzata dalla Giunta regionale e successivamente è disposta con decreto della struttura competente alla tenuta dell'inventario dei beni facenti parte del demanio stradale regionale e del demanio ferroviario regionale, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, previo accertamento da parte della struttura regionale competente in materia di viabilità dell'avvenuta perdita delle caratteristiche di demanialità stradale o ferroviaria.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 13, comma 15, lettera d), L. R. 13/2019