<<4 bis. Qualora, esperita la procedura di cui al comma 4, anche il soggetto originario richiedente non manifesti, entro i termini indicati dal Servizio competente a gestire il patrimonio regionale, l'interesse ad acquisire il bene sdemanializzato, quest'ultimo viene trasferito a titolo gratuito al Comune territorialmente competente secondo le procedure di cui all'
articolo 5, comma 2, della legge regionale 57/1971.>>.