Legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2025
Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario, demanio statale dismesso e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006.
al comma 1 dopo le parole <<del Direttore di servizio,>> sono inserite le seguenti: <<o di un suo delegato,>>;
b)
al comma 2 dopo le parole <<che sono oggetto di revisione quinquennale>> sono aggiunte le seguenti: <<disposta con decreto del Presidente della Regione da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione e da adottarsi previa deliberazione della Giunta regionale>>;
c) al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
le parole <<trenta giorni>> sono sostituite dalle seguenti: <<il termine ordinatorio di sessanta giorni>>;
2)
le parole <<Il silenzio costituisce assenso all'alienazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<La mancata manifestazione di interesse all'acquisizione del bene da parte del Comune interessato comporta l'ammissibilità dell'alienazione>>.