Art. 16
(Monitoraggio sulle funzioni delegate)
1. Gli enti locali trasmettono, entro il mese di giugno di ogni anno, alla struttura regionale competente a gestire il demanio marittimo i dati relativi ai provvedimenti adottati nell'esercizio delle funzioni delegate, nonché le informazioni e i dati relativi ai canoni e alle indennità introitati nell'anno precedente, corredati di adeguata documentazione che consenta di individuare i beni oggetto dei diversi provvedimenti e gli elementi essenziali degli stessi.