1.
La Regione esercita le seguenti funzioni:
a) indirizzo, coordinamento e monitoraggio sulle competenze delegate agli enti locali;
b) rilascio dei provvedimenti di cui all'articolo 5, commi 2, a favore di enti locali, amministrazioni statali, consorzi di bonifica ed enti pubblici anche economici;
c) rilascio dei provvedimenti di cui all'articolo 5, commi 2, a favore di soggetti privati in relazione ai beni del demanio marittimo regionale non oggetto di delega;
d) accertamento e riscossione delle entrate relative ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c);
e) controllo e vigilanza sui beni del demanio marittimo della laguna di Marano-Grado non oggetto di delega di funzioni.