Art. 11
(Finalità e principi generali)
1. Per garantire l'economicità, l'efficacia e la semplificazione dell'azione amministrativa finalizzata al rilascio dei provvedimenti di concessione e autorizzazione di beni del demanio marittimo regionale di cui all'articolo 2, la Regione è autorizzata, nel rispetto della presente legge, a delegare ai Comuni territorialmente competenti le funzioni amministrative di cui all'articolo 5, comma 2.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 11, comma 2, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.