Legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006.
Art. 18
 (Acquisizione di opere al demanio marittimo regionale)
1. La cessazione della concessione comporta l'obbligo per il concessionario della rimozione delle opere realizzate e del ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva la possibilità da parte della Regione di acquisire a titolo gratuito tali opere al demanio marittimo regionale, tenuto conto di quanto previsto nelle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 208, comma 1, lettera a), L. R. 3/2024
2 Comma 1 ter aggiunto da art. 208, comma 1, lettera a), L. R. 3/2024
3 Comma 1 quater aggiunto da art. 208, comma 1, lettera a), L. R. 3/2024
4 Comma 1 quinquies aggiunto da art. 208, comma 1, lettera a), L. R. 3/2024
5 Comma 1 sexies aggiunto da art. 208, comma 1, lettera a), L. R. 3/2024
6 Comma 2 abrogato da art. 208, comma 1, lettera b), L. R. 3/2024