﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 21 aprile 2017

      , n. 09 - TESTO VIGENTE dal 27/04/2021</p><p style="text-align: justify;"><strong>Funzioni onorifiche delle soppresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 7 </span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Norme in materia di Unioni territoriali intercomunali) </span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Le Unioni territoriali intercomunali intervengono nel proprio ambito territoriale per il sostegno e la promozione di iniziative, eventi e manifestazioni finalizzati allo sviluppo territoriale, economico e sociale di cui all'articolo 5, comma 1, e all'articolo 32, comma 4, della legge regionale 26/2014, con specifico riguardo all'allegato C, punto 9, lettere b) e c), con riferimento al settore sociale e del volontariato. </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>L'assegnazione del fondo ordinario transitorio per le Unioni territoriali intercomunali di cui all'articolo 10, commi 18, 19 e 20, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), è incrementata di 3.190.930 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a titolo di quota per il finanziamento del settore sociale e del volontariato, ripartita secondo gli importi indicati nella tabella A allegata alla presente legge. </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Le lettere d) ed e) del comma 65 dell'articolo 10 della legge regionale 25/2016 sono abrogate. </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), l'assegnazione del fondo ordinario transitorio per le Unioni territoriali intercomunali di cui all'articolo 10, commi 18, 19 e 20, della legge regionale 25/2016, avviene d'ufficio e senza vincolo di destinazione.  <p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 9.572.790 euro suddivisa in ragione di 3.190.930 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6. </span>Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 10 (Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7. </span>Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 5, della legge regionale 20/2016 è autorizzata la spesa di 989.641,36 euro suddivisa in ragione di 708.473,18 euro per l'anno 2017 e di 281.168,18 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) -Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8. </span>Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 10 (Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. </p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole soppresse al comma 4 da art. 9, comma 2, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.</p></p></body></html>