Legge regionale 21 aprile 2017, n. 09 - TESTO VIGENTE dal 27/04/2021

Funzioni onorifiche delle soppresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture
Art. 27
 (Norme finanziarie in materia di trasporti e infrastrutture)
1. L'Amministrazione regionale č autorizzata a finanziare le attivitā di avvio dell'opera di escavazione del canale di accesso al Porto di Monfalcone.
2. Per le finalitā previste dal comma 1 č autorizzata la spesa di 793.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilitā) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilitā) - Programma n. 5 (Viabilitā e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
4. Per le finalitā previste dall'articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), č autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 5 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilitā) - Programma n. 5 (Viabilitā e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.