Legge regionale 21 aprile 2017, n. 09 - TESTO VIGENTE dal 27/04/2021

Funzioni onorifiche delle soppresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture
Art. 21
1. Il termine di vigenza delle graduatorie di pubblici concorsi per assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, approvate dalle amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale e in corso di validitą alla data di entrata in vigore del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito con modificazioni, dalla legge 125/2013, gią oggetto di proroga sino al 31 dicembre 2016 ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attivitą economiche e affari economici e fiscali), si intende fissato, in relazione a quanto da ultimo previsto dall'articolo 4, comma 4, del medesimo decreto legge 101/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 368, della legge 232/2016, al 31 dicembre 2017.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 21, L. R. 44/2017
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 1, L. R. 26/2018