Art. 19
(Modifiche alle leggi regionali 10/2016, 18/2016 e 20/2016)
2.
Alla
legge regionale 18/2016
sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 5 dell'articolo 2 le parole <<
31 marzo 2017
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
30 aprile 2017
>>;
b)
( ABROGATA )
c)
( ABROGATA )
d)
al comma 2 dell'articolo 17 dopo le parole <<
Comparto unico
>> sono aggiunte le seguenti: <<
; non č richiesto in caso di trasferimento per mobilitā il nulla osta di cui all'articolo 23, comma 2
>>;
e)
il comma 2 dell'articolo 23 č sostituito dal seguente:
<<2. Ai fini del trasferimento del personale č richiesto il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza.>>;
f)
( ABROGATA )
4.
Il nulla osta di cui all'
articolo 23, comma 2, della legge regionale 18/2016
, come sostituito dal comma 2, lettera e), č richiesto anche per le procedure di mobilitā che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano giā avviate ma non ancora concluse mediante l'adozione, da parte dell'amministrazione di destinazione, dell'atto di trasferimento.
Note:
1Lettera f) del comma 2 abrogata da art. 10, comma 5, lettera n), L. R. 44/2017
2Lettera b) del comma 2 abrogata da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 26/2018
3Lettera c) del comma 2 abrogata da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 26/2018