Legge regionale 21 aprile 2017, n. 09 - TESTO VIGENTE dal 27/04/2021

Funzioni onorifiche delle soppresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture
Art. 19
 (Modifiche alle leggi regionali 10/2016, 18/2016 e 20/2016)
1.
Al comma 4 bis dell'articolo 46 della legge regionale 10/2016 le parole << fatta salva l'ipotesi di mobilitā di cui all'articolo 17, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale)>> sono sostituite dalle seguenti: << fatta salva la possibilitā di attivazione della mobilitā di comparto, limitatamente al caso di personale collocato in posizione di comando presso strutture direzionali della Regione e all'ipotesi di cui all'articolo 17, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), e con corrispondente cessione degli spazi assunzionali alle amministrazioni di provenienza, e della mobilitā intercompartimentale>>.

4. Il nulla osta di cui all'articolo 23, comma 2, della legge regionale 18/2016, come sostituito dal comma 2, lettera e), č richiesto anche per le procedure di mobilitā che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano giā avviate ma non ancora concluse mediante l'adozione, da parte dell'amministrazione di destinazione, dell'atto di trasferimento.
Note:
1 Lettera f) del comma 2 abrogata da art. 10, comma 5, lettera n), L. R. 44/2017
2 Lettera b) del comma 2 abrogata da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 26/2018
3 Lettera c) del comma 2 abrogata da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 26/2018