Legge regionale 21 aprile 2017, n. 09 - TESTO VIGENTE dal 27/04/2021

Funzioni onorifiche delle soppresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture
Art. 18
1.
Dopo il comma 5 dell'articolo 56 della legge regionale 10/2016 sono aggiunti i seguenti:
5 ter. Nelle more dell'ingresso di tutti i Comuni nelle Unioni, le convenzioni di cui all'articolo 27, comma 3, della legge regionale 26/2014, ai fini del raggiungimento delle soglie demografiche ivi indicate, possono essere stipulate tra i Comuni ricompresi nella medesima area territoriale adeguata di cui all'allegato C bis della legge regionale 26/2014.>>.