Legge regionale 21 aprile 2017, n. 09 - TESTO VIGENTE dal 27/04/2021

Funzioni onorifiche delle soppresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture
Art. 17
1. Qualora in esito all'attuazione dell'articolo 46, comma 2, della legge regionale 10/2016, le Unioni territoriali intercomunali non risultino destinatarie di personale di staff con profilo amministrativo - economico ovvero ne risultino destinatarie per un numero inferiore a cinque unità, la Regione trasferisce alle Unioni medesime risorse finanziarie e spazi assunzionali al fine di consentire la copertura, mediante assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dei posti necessari al raggiungimento del limite di cinque unità, previa adozione di specifico piano occupazionale da parte delle Unioni. Nelle more della attuazione delle procedure di assunzione di cui al primo periodo e per il tempo strettamente necessario al loro espletamento, le Unioni possono, al fine di assicurare la funzionalità dei servizi, ricorrere, utilizzando le risorse e gli spazi assunzionali trasferiti, a forme di lavoro flessibile per l'acquisizione delle professionalità di staff.
3. L'Amministrazione regionale riconosce alle Unioni territoriali intercomunali, per l'attuazione dello specifico piano occupazionale previsto dal presente articolo, l'importo forfettario di 38.300 euro su base annua, per ogni unità di personale ivi prevista di categoria C o D, per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019.
4. Per le finalità del presente articolo il competente servizio della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme, acquisiti i piani occupazionali comunicati dalla Direzione generale, procede all'assegnazione delle risorse alle Unioni aventi diritto.
6. Per le finalità previste al presente articolo è destinata la spesa complessiva di 6.639.000 euro per il triennio 2017-2019, suddivisa in ragione di 1.660.000 euro per l'anno 2017, di 2.489.500 euro per l'anno 2018 e di 2.489.500 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
Note:
1 Rubrica dell'articolo modificata da art. 10, comma 6, lettera a), L. R. 31/2017
2 Comma 5 bis aggiunto da art. 10, comma 6, lettera b), L. R. 31/2017
3 Comma 5 ter aggiunto da art. 10, comma 6, lettera b), L. R. 31/2017
4 Comma 5 quater aggiunto da art. 10, comma 6, lettera b), L. R. 31/2017
5 Comma 5 quater abrogato da art. 10, comma 18, L. R. 37/2017
6 Vedi anche quanto disposto dall'art. 4, comma 3, L. R. 12/2018
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 18, L. R. 20/2018
8 Vedi anche quanto disposto dall'art. 20, comma 1, L. R. 26/2018
9 Parole sostituite al comma 5 da art. 9, comma 14, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.