Legge regionale 21 aprile 2017, n. 09 - TESTO VIGENTE dal 27/04/2021

Funzioni onorifiche delle soppresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture
Art. 15
1.
Dopo l'articolo 44 della legge regionale 26/2014 č inserito il seguente:
<<Art. 44 bis
1. Le risorse attribuite alla Regione provenienti dal fondo di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitivitā e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 89/2014, sono destinate e ripartite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilitā e altre disposizioni finanziarie urgenti), per garantire la realizzazione da parte del Servizio centrale unica di committenza - Soggetto aggregatore regionale - degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e di servizi.>>.