Legge regionale 21 aprile 2017, n. 09 - TESTO VIGENTE dal 27/04/2021

Funzioni onorifiche delle soppresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture
Art. 1
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera i), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
Art. 3
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 20/2016 è inserito il seguente:
<<1 bis. Sono attribuite ai Comuni, a decorrere dall'1 luglio 2017, le funzioni esercitate in forza dell'articolo 6 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), dalle Province di cui all'articolo 2, comma 2, a esclusione delle funzioni di cui all'articolo 36, comma 3, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative)>>.

Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 35, comma 1, lettera m), L. R. 5/2021
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 35, comma 1, lettera m), L. R. 5/2021
Art. 7
 (Norme in materia di Unioni territoriali intercomunali)
2. L'assegnazione del fondo ordinario transitorio per le Unioni territoriali intercomunali di cui all'articolo 10, commi 18, 19 e 20, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), è incrementata di 3.190.930 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a titolo di quota per il finanziamento del settore sociale e del volontariato, ripartita secondo gli importi indicati nella tabella A allegata alla presente legge.
4. Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), l'assegnazione del fondo ordinario transitorio per le Unioni territoriali intercomunali di cui all'articolo 10, commi 18, 19 e 20, della legge regionale 25/2016, avviene d'ufficio e senza vincolo di destinazione.
5. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 9.572.790 euro suddivisa in ragione di 3.190.930 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 10 (Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
7. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 5, della legge regionale 20/2016 è autorizzata la spesa di 989.641,36 euro suddivisa in ragione di 708.473,18 euro per l'anno 2017 e di 281.168,18 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) -Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 10 (Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
Note:
1 Parole soppresse al comma 4 da art. 9, comma 2, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 8
 (Assegnazione integrativa ai Comuni)
1. In relazione al processo di perequazione delle risorse a favore dei Comuni, in relazione alle funzioni dei servizi sociali erogati dai medesimi ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), e allo svolgimento delle medesime da parte delle Unioni territoriali intercomunali ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera b), della legge regionale 26/2014, è prevista un'assegnazione integrativa di 6.350.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate d'ufficio, senza vincolo di destinazione, a favore dei Comuni che abbiano sostenuto con fondi propri, in riferimento alla quota comunale di cui all'articolo 10, comma 18, lettera c), della legge regionale 25/2016, una spesa pro capite maggiore al valore pro capite regionale. Tali risorse sono assegnate, in proporzione alle risorse disponibili, in ragione dello scostamento positivo tra il valore pro capite speso da ciascun Comune rispetto al valore pro capite regionale con riferimento alla popolazione residente. Non si procede ad assegnazioni inferiori all'importo annuo di 1.000 euro.
3. La popolazione residente ai fini del presente articolo è quella concernente il dato rilevato al 31 dicembre 2015.
5. Per la finalità prevista al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 19.050.000 euro per il triennio 2017-2019, suddivisa in ragione di 6.350.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
6. Agli oneri derivanti dal comma 5 si provvede come di seguito indicato:
a) per l'anno 2017 con le maggiori entrate per l'importo di 6.000.000 di euro previste ai sensi dell'articolo 49, primo comma, punto 7 bis), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e che affluiscono sul Titolo n. 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa) - Tipologia n. 103 (Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019, nonché per l'importo di 350.000 euro mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019;
b) per ciascuno degli anni 2018 e 2019 mediante prelievo di 6.000.000 di euro dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, e per l'importo di 350.000 euro mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 10, comma 5, lettera a), L. R. 31/2017
2 Parole sostituite al comma 4 da art. 10, comma 5, lettera b), L. R. 31/2017
3 Comma 4 bis aggiunto da art. 10, comma 5, lettera c), L. R. 31/2017
4 Comma 4 abrogato da art. 10, comma 12, L. R. 25/2018
5 Comma 4 bis abrogato da art. 10, comma 12, L. R. 25/2018
Art. 9
 (Erogazione di risorse agli enti locali)
1. Nelle more dell'intesa di cui all'articolo 10, comma 59, della legge regionale 25/2016, per l'anno 2017 le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 18/2015 sono applicate tenendo conto per ciascun Comune delle quote da recuperare a favore del bilancio statale e regionale definite in via provvisoria con deliberazione della Giunta regionale 2 settembre 2016, n. 1608 (Individuazione delle quote provvisorie di maggior gettito IMU 2016 dei Comuni del Friuli Venezia Giulia da assicurare a favore del bilancio statale e regionale. Modifica DGR 279/2016).
Art. 10
 (Fondo straordinario di riequilibrio per le Unioni territoriali intercomunali)
4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 3.029.923,98 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1. (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
Art. 15
1.
Dopo l'articolo 44 della legge regionale 26/2014 è inserito il seguente:
<<Art. 44 bis
1. Le risorse attribuite alla Regione provenienti dal fondo di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 89/2014, sono destinate e ripartite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), per garantire la realizzazione da parte del Servizio centrale unica di committenza - Soggetto aggregatore regionale - degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e di servizi.>>.

Art. 17
1. Qualora in esito all'attuazione dell'articolo 46, comma 2, della legge regionale 10/2016, le Unioni territoriali intercomunali non risultino destinatarie di personale di staff con profilo amministrativo - economico ovvero ne risultino destinatarie per un numero inferiore a cinque unità, la Regione trasferisce alle Unioni medesime risorse finanziarie e spazi assunzionali al fine di consentire la copertura, mediante assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dei posti necessari al raggiungimento del limite di cinque unità, previa adozione di specifico piano occupazionale da parte delle Unioni. Nelle more della attuazione delle procedure di assunzione di cui al primo periodo e per il tempo strettamente necessario al loro espletamento, le Unioni possono, al fine di assicurare la funzionalità dei servizi, ricorrere, utilizzando le risorse e gli spazi assunzionali trasferiti, a forme di lavoro flessibile per l'acquisizione delle professionalità di staff.
3. L'Amministrazione regionale riconosce alle Unioni territoriali intercomunali, per l'attuazione dello specifico piano occupazionale previsto dal presente articolo, l'importo forfettario di 38.300 euro su base annua, per ogni unità di personale ivi prevista di categoria C o D, per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019.
4. Per le finalità del presente articolo il competente servizio della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme, acquisiti i piani occupazionali comunicati dalla Direzione generale, procede all'assegnazione delle risorse alle Unioni aventi diritto.
6. Per le finalità previste al presente articolo è destinata la spesa complessiva di 6.639.000 euro per il triennio 2017-2019, suddivisa in ragione di 1.660.000 euro per l'anno 2017, di 2.489.500 euro per l'anno 2018 e di 2.489.500 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
Note:
1 Rubrica dell'articolo modificata da art. 10, comma 6, lettera a), L. R. 31/2017
2 Comma 5 bis aggiunto da art. 10, comma 6, lettera b), L. R. 31/2017
3 Comma 5 ter aggiunto da art. 10, comma 6, lettera b), L. R. 31/2017
4 Comma 5 quater aggiunto da art. 10, comma 6, lettera b), L. R. 31/2017
5 Comma 5 quater abrogato da art. 10, comma 18, L. R. 37/2017
6 Vedi anche quanto disposto dall'art. 4, comma 3, L. R. 12/2018
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 18, L. R. 20/2018
8 Vedi anche quanto disposto dall'art. 20, comma 1, L. R. 26/2018
9 Parole sostituite al comma 5 da art. 9, comma 14, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 18
1.
Dopo il comma 5 dell'articolo 56 della legge regionale 10/2016 sono aggiunti i seguenti:
5 ter. Nelle more dell'ingresso di tutti i Comuni nelle Unioni, le convenzioni di cui all'articolo 27, comma 3, della legge regionale 26/2014, ai fini del raggiungimento delle soglie demografiche ivi indicate, possono essere stipulate tra i Comuni ricompresi nella medesima area territoriale adeguata di cui all'allegato C bis della legge regionale 26/2014.>>.

Art. 19
 (Modifiche alle leggi regionali 10/2016, 18/2016 e 20/2016)
1.
Al comma 4 bis dell'articolo 46 della legge regionale 10/2016 le parole << fatta salva l'ipotesi di mobilità di cui all'articolo 17, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale)>> sono sostituite dalle seguenti: << fatta salva la possibilità di attivazione della mobilità di comparto, limitatamente al caso di personale collocato in posizione di comando presso strutture direzionali della Regione e all'ipotesi di cui all'articolo 17, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), e con corrispondente cessione degli spazi assunzionali alle amministrazioni di provenienza, e della mobilità intercompartimentale>>.

4. Il nulla osta di cui all'articolo 23, comma 2, della legge regionale 18/2016, come sostituito dal comma 2, lettera e), è richiesto anche per le procedure di mobilità che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già avviate ma non ancora concluse mediante l'adozione, da parte dell'amministrazione di destinazione, dell'atto di trasferimento.
Note:
1 Lettera f) del comma 2 abrogata da art. 10, comma 5, lettera n), L. R. 44/2017
2 Lettera b) del comma 2 abrogata da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 26/2018
3 Lettera c) del comma 2 abrogata da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 26/2018
Art. 21
1. Il termine di vigenza delle graduatorie di pubblici concorsi per assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, approvate dalle amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale e in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito con modificazioni, dalla legge 125/2013, già oggetto di proroga sino al 31 dicembre 2016 ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali), si intende fissato, in relazione a quanto da ultimo previsto dall'articolo 4, comma 4, del medesimo decreto legge 101/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 368, della legge 232/2016, al 31 dicembre 2017.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 21, L. R. 44/2017
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 1, L. R. 26/2018
Art. 23

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 40, comma 2, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 32 e 35, L.R. 26/2014, dall'1/7/2020, data dal trasferimento delle funzioni di cui all'art. 29, c. 1, L.R. 21/2019, come disposto dall'art. 40, c. 2 della medesima L.R. 21/2019.
Art. 24

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera i), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
Art. 25
 (Altre disposizioni finanziarie urgenti)
1. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
3. Per le finalità previste dall'articolo 12, comma 23, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
Art. 26

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 10, comma 8, L. R. 31/2017
Art. 27
 (Norme finanziarie in materia di trasporti e infrastrutture)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le attività di avvio dell'opera di escavazione del canale di accesso al Porto di Monfalcone.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 793.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
4. Per le finalità previste dall'articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 5 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.