Art. 2
1. In considerazione delle difficoltà operative emerse a seguito dell'introduzione della nuova metodologia informatica di presentazione delle domande per l'ottenimento, nell'anno in corso, dei contributi previsti dall'
articolo 11 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre la riapertura dei termini fissati, per la presentazione delle domande medesime, dall'articolo 4 del regolamento di attuazione della citata legge regionale, emanato con
decreto del Presidente della Regione 24 ottobre 2016, n. 0201/Pres.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il Direttore del Servizio competente provvede con proprio decreto a fissare i nuovi termini, dandone comunicazione secondo le modalità previste dall'articolo 51 del regolamento di cui al comma 1.
3. Sono fatte salve e non devono essere ripresentate le domande regolarmente pervenute al Servizio competente entro i termini originariamente previsti, e risultate in possesso dei requisiti di ammissibilità.