Legge regionale 23 marzo 2017 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Norme per la valorizzazione e la promozione dell'economia solidale

Art. 6

(Tavolo regionale permanente per l'Economia Solidale)

1. Il Tavolo regionale permanente per l'Economia Solidale, di seguito denominato Tavolo, è lo strumento istituzionale deputato a formulare pareri e proposte alla Giunta regionale relativi a interventi di sostegno dell'economia solidale e, in particolare per:

a) attivare percorsi condivisi per la promozione dei programmi, delle azioni e delle misure di sostegno per lo sviluppo dell'economia solidale previsti dalla presente legge;

b) promuovere lo sviluppo delle filiere e dei relativi patti di filiera anche attraverso provvedimenti di semplificazione amministrativa;

c) verificare che le modalità gestionali assicurino il rispetto e l'implementazione, lungo tutte le filiere produttive, dei principi e delle modalità organizzative dell'economia solidale.

2. Il Tavolo è formato:

a) dall' Assessore regionale competente o da un suo delegato;

b) da un soggetto designato dal Consiglio delle autonomie locali;

c) da un soggetto designato dall'Associazione nazionale comuni italiani del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato ANCI FVG;

d) da un soggetto designato dall'ANCI FVG, scelto tra i rappresentanti legali delle istituzioni comunitarie locali che amministrano le diverse forme di proprietà collettive e usi civici in base alla legge regionale 5 gennaio 1996, n. 3 (Disciplina delle associazioni e dei consorzi di comunioni familiari montane), e alle leggi 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D. L. 22 maggio 1924, n. 751), e 17 aprile 1957, n. 278 (Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali. 278/1957);

e) da sei membri designati dal Forum dell'economia solidale del Friuli Venezia Giulia.

3. Per l'espletamento dei compiti a esso attribuiti il Tavolo può costituire gruppi di lavoro.

4. I componenti del Tavolo indicati nel comma 2, lettere b), c), d) ed e) sono rinnovati ogni tre anni.

5. La partecipazione alle riunioni del Tavolo non dà diritto ad alcun compenso né rimborso spese.