Legge regionale 23 marzo 2017 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Norme per la valorizzazione e la promozione dell'economia solidale

CAPO I

PRINCIPI, FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1

(Principi)

1. In armonia con i principi e le finalità dello Statuto regionale, al fine di promuovere lo sviluppo civile, sociale ed economico della collettività, la Regione Friuli Venezia Giulia riconosce e sostiene l'economia solidale, quale modello socio-economico e culturale imperniato su comunità locali e improntato a principi di solidarietà, reciprocità, sostenibilità ambientale, coesione sociale, cura dei beni comuni e quale strumento fondamentale per affrontare le situazioni di crisi economica, occupazionale e ambientale.

Art. 2

(Finalità)

1. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, con la presente legge la Regione Friuli Venezia Giulia:

a) promuove, attraverso le misure di sostegno previste dal capo III, le attività e le pratiche di filiera di economia solidale e supporta i soggetti che ne attuano le buone pratiche;

b) riconosce le forme di coordinamento e rappresentanza dei soggetti impegnati nell'ambito dell'economia solidale, nelle sedi di consultazione regionali e nei rapporti con le istituzioni, così come previsto all'articolo 6.

Art. 3

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) Comunità dell'economia solidale: insieme di persone fisiche residenti in un determinato territorio che, nella rete dei reciproci legami sociali e delle attività volte a soddisfare il ben vivere dei suoi membri, perseguono attivamente l'attuazione dei principi della solidarietà, della reciprocità, del dono, del rispetto dell'ambiente;

b) Forum dell'economia solidale del Friuli Venezia Giulia: assemblea dei rappresentanti delle Comunità dell'economia solidale della regione;

c) beni comuni: un insieme di beni materiali e immateriali per i quali deve essere garantito il diritto di accesso e la fruibilità da parte della collettività, tutelati e gestiti attraverso un sistema di relazioni sociali fondate sulla cooperazione e sulla partecipazione attraverso la promozione di una cultura che riconosca la dipendenza reciproca tra beni e comunità;

d) impresa di economia solidale: azienda produttrice di beni e/o servizi ottenuti con metodi rispettosi dell'ambiente naturale e sociale, con prevalenza di impiego di manodopera, di materie prime e servizi del distretto di economia solidale e della filiera in cui opera; a tal fine programma e rendiconta le proprie attività attraverso metodi di valutazione degli impatti sull'ambiente naturale e comunitario in cui è insediata, con particolare riguardo alla dignità umana, alla solidarietà, all'ecosostenibilità, all'equità sociale e alla democrazia;

e) filiera di economia solidale: sistema integrato di attività in grado di soddisfare una data categoria di bisogni e che privilegia, in via prioritaria, le risorse locali, il risparmio di materia ed energia, il rispetto dell'ambiente e del paesaggio, la tutela dei diritti dei lavoratori e dei consumatori, la salute e la partecipazione attiva dei cittadini;

f) patto di filiera: si intende l'accordo teso a realizzare l'integrazione fra tutte le fasi di produzione, trasformazione e consumo di beni e servizi che compongono ogni singola filiera o segmenti di essa, utilizzando al massimo grado consentito le risorse materiali e umane locali; il patto di filiera può anche comprendere beni e servizi funzionali alla sua realizzazione, come ad esempio l'energia, la ricerca, le attività di promozione, le attività di manutenzione, i servizi finanziari e assicurativi;

g) buone pratiche di economia solidale: attività poste in essere per partecipare alla costituzione delle filiere di economia solidale, allo scopo di migliorare il benessere generale, sia locale che sovra-locale, attraverso:

1) la produzione di beni e servizi ecologicamente e socialmente sostenibili;

2) la riduzione dei consumi superflui, indotti dal condizionamento delle pubblicità e non compatibili con la limitatezza delle risorse;

3) la salvaguardia della salubrità dell'ambiente e della biodiversità, dei diritti delle future generazioni e di tutti i popoli a una vita autonoma e dignitosa;

4) la promozione dello spirito di cooperazione, di solidarietà, di dialogo e di partecipazione, di pace, di sostegno dei più deboli;

5) la tutela e la valorizzazione dei beni comuni come l'aria, l'acqua, la terra, la conoscenza.

2. Concorrono alla costituzione delle filiere:

a) le pratiche di autoproduzione e consumo;

b) le pratiche di produzione e scambio di vicinato, basati sui principi del volontariato, della solidarietà, del dono e senza l'intermediazione del denaro o di altre forme di contabilizzazione del valore dei beni e servizi offerti o scambiati;

c) le attività di produzione, trasformazione, vendita e consumo di beni e servizi, dove tutti i soggetti della filiera si accordano tra di loro attraverso specifici patti.

3. Le filiere dell'economia solidale, in quanto finalizzate a soddisfare i bisogni essenziali di una comunità secondo una logica sistemica, vanno distinte dai settori merceologici dell'economia di mercato e sono prioritariamente le seguenti:

a) filiera dell'alimentazione;

b) filiera dell'abitare;

c) filiera del vestire;

d) filiera dei servizi di comunità.

4. Laddove non sia possibile, per carenza di risorse e/o per altri impedimenti oggettivi, disporre dell'intero paniere dei prodotti relativi a ciascuna delle quattro filiere o di servizi a esse funzionali, potranno essere realizzati patti di filiera tra i diversi ambiti territoriali, comunque rispettosi dei principi dell'economia solidale. I patti sono stipulati fra tutte le buone pratiche di cui alla lettera g) del comma 1 che intervengono nella formazione della filiera o di un suo segmento.

5. Per la declaratoria dei beni e servizi di filiera si veda l'allegato A della presente legge.

6. Per un'elencazione dettagliata di buone pratiche si rinvia all'allegato B della presente legge.

CAPO II

LE FORME DI PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA DELL'ECONOMIA SOLIDALE

Art. 4

(Le assemblee delle Comunità dell'economia solidale)

1. La Comunità dell'economia solidale di ciascun territorio si riunisce in assemblea per:

a) avanzare proposte e approvare i programmi delle attività che, in armonia con i principi e le finalità della presente legge, favoriscano lo sviluppo e la diffusione di imprese, filiere e buone pratiche di economia solidale e sinergie tra i diversi soggetti interessati;

b) eleggere, ogni tre anni, due rappresentanti da designare al Forum dell'economia solidale del Friuli Venezia Giulia.

2. Il territorio delle Comunità dell'economia solidale coincide con quello degli Ambiti territoriali per la gestione associata del Servizio sociale dei Comuni (SSC) definiti ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

(1)

3. Le assemblee sono convocate ogni anno, entro il mese di febbraio, dal Sindaco del Comune più popoloso dell'Ambito territoriale. Nell'ipotesi di inerzia di quest'ultimo, che si protragga oltre due mesi, l'iniziativa può essere assunta da un diverso Sindaco dell'ambito territoriale, dopo aver informato gli altri Sindaci. L'assemblea può essere convocata su richiesta della Comunità.

(2)

Note:

Comma 2 sostituito da art. 8, comma 6, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.

Comma 3 sostituito da art. 8, comma 6, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.

Art. 5

(Forum dell'economia solidale del Friuli Venezia Giulia)

1. Fanno parte del Forum dell'economia solidale del Friuli Venezia Giulia, di seguito Forum, i rappresentanti designati dalle Comunità dell'economia solidale. Il Forum approva un regolamento per lo svolgimento dei propri lavori.

2. Il Forum designa sei rappresentanti i cui nominativi sono comunicati all'Amministrazione regionale per la costituzione o il rinnovo del Tavolo regionale permanente per l'economia solidale, come previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera e).

3. Il Forum può deliberare la proposta di revoca di uno o più dei rappresentanti di cui al comma 2, deliberando a maggioranza dei componenti.

4. La convocazione del Forum è comunicata all'Assessore competente che ha facoltà di partecipare o di inviare un suo delegato.

5. L'Assessore competente provvede alla convocazione del Forum per la designazione o la sostituzione dei soggetti partecipanti al Tavolo regionale permanente per l'economia solidale, nel caso in cui il Forum stesso non si costituisca o non si riunisca per deliberare i soggetti da designare al Tavolo.

Art. 6

(Tavolo regionale permanente per l'Economia Solidale)

1. Il Tavolo regionale permanente per l'Economia Solidale, di seguito denominato Tavolo, è lo strumento istituzionale deputato a formulare pareri e proposte alla Giunta regionale relativi a interventi di sostegno dell'economia solidale e, in particolare per:

a) attivare percorsi condivisi per la promozione dei programmi, delle azioni e delle misure di sostegno per lo sviluppo dell'economia solidale previsti dalla presente legge;

b) promuovere lo sviluppo delle filiere e dei relativi patti di filiera anche attraverso provvedimenti di semplificazione amministrativa;

c) verificare che le modalità gestionali assicurino il rispetto e l'implementazione, lungo tutte le filiere produttive, dei principi e delle modalità organizzative dell'economia solidale.

2. Il Tavolo è formato:

a) dall' Assessore regionale competente o da un suo delegato;

b) da un soggetto designato dal Consiglio delle autonomie locali;

c) da un soggetto designato dall'Associazione nazionale comuni italiani del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato ANCI FVG;

d) da un soggetto designato dall'ANCI FVG, scelto tra i rappresentanti legali delle istituzioni comunitarie locali che amministrano le diverse forme di proprietà collettive e usi civici in base alla legge regionale 5 gennaio 1996, n. 3 (Disciplina delle associazioni e dei consorzi di comunioni familiari montane), e alle leggi 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D. L. 22 maggio 1924, n. 751), e 17 aprile 1957, n. 278 (Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali. 278/1957);

e) da sei membri designati dal Forum dell'economia solidale del Friuli Venezia Giulia.

3. Per l'espletamento dei compiti a esso attribuiti il Tavolo può costituire gruppi di lavoro.

4. I componenti del Tavolo indicati nel comma 2, lettere b), c), d) ed e) sono rinnovati ogni tre anni.

5. La partecipazione alle riunioni del Tavolo non dà diritto ad alcun compenso né rimborso spese.

CAPO III

MISURE DI SOSTEGNO

Art. 7

(Misure di sostegno)

1. La Regione, anche attraverso il coinvolgimento e la collaborazione degli enti locali e degli altri soggetti istituzionali, nei limiti delle rispettive competenze, promuove e sostiene lo sviluppo dell'economia solidale, e in particolare:

a) promuove la conoscenza delle tematiche relative all'economia solidale e alla responsabilità sociale delle imprese;

b) promuove azioni di formazione e diffusione di una cultura della reciprocità, della collaborazione solidale, della gratuità e della responsabilità verso il bene comune, quali:

1) nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, progetti ed interventi mirati a diffondere i principi e le buone pratiche dell'economia solidale;

2) nelle Università e poli tecnologici, specifici progetti mirati a creare conoscenza e sperimentazione di forme innovative di economia solidale;

3) negli Enti di formazione, corsi mirati a formare soggetti capaci di attivare e gestire imprese e reti di economia solidale;

4) promuove l'organizzazione annuale della <<giornata dell'economia solidale>> dedicata all'approfondimento di aspetti critici e alla ricognizione delle esperienze significative.

(1)(2)

2. La Regione, anche attraverso la collaborazione degli enti e dei soggetti di cui al comma 1, attiva sul proprio sito internet un portale chiamato "Portale web dell'economia solidale", al fine di:

a) divulgare principi, obiettivi, criteri e modalità operative dell'economia solidale;

b) informare in merito alla pratiche e ai progetti di economia solidale avviati dalle Comunità dell'economia solidale di cui all'articolo 3;

c) portare a conoscenza delle comunità interessate i patti di filiera attivati e promuoverne l'adesione;

d) diffondere le esperienze delle Comunità dell'economia solidale quali laboratori di sperimentazione civica, economica e sociale, in funzione della valorizzazione della dimensione locale.

3. Le attività di promozione previste dal comma 1, lettera a), e dal comma 2 sono realizzate senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, con le risorse destinate all'esercizio delle funzioni di comunicazione istituzionale previste dall'articolo 1 della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 (Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)).

4. Le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, di seguito denominate Ater, concedono in comodato gratuito, mediante bandi pubblici o mediante delega ai Comuni, i locali non locati e non adibiti o adibibili agli usi abitativo o commerciale, per lo svolgimento delle attività non lucrative finalizzate allo sviluppo dell'economia solidale, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera l), della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater); i costi di ordinaria e straordinaria manutenzione, le spese di gestione, quelle accessorie e gli oneri relativi al comodato sono per intero a carico del comodatario.

5. La concessione di locali da parte delle Ater, di cui al comma 4, avviene senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, con le risorse destinate all'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 38, comma 1, lettera k), della legge regionale 1/2016.

Note:

Integrata la disciplina del numero 1) della lettera b) del comma 1 da art. 11, comma 9, L. R. 37/2017

Integrata la disciplina del numero 4) della lettera b) del comma 1 da art. 11, comma 9, L. R. 37/2017

Art. 8

(Potestà regolamentare)

1. La Regione, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta uno o più regolamenti per disciplinare:

a) le modalità di convocazione e di svolgimento dell'assemblea delle Comunità di cui all'articolo 4, nonché i criteri di ammissione dei suoi partecipanti secondo i principi di democrazia e di responsabilità sociale, prevedendo, in particolare, che siano ammesse tutte le persone fisiche residenti nel territorio che si impegnano a rispettare i principi di solidarietà, reciprocità, sostenibilità ambientale, coesione sociale, cura dei beni comuni e che l'assemblea assuma le proprie deliberazioni con voto uguale e diretto dei partecipanti;

b) le modalità di convocazione del Forum di cui all'articolo 5, comma 5;

c) le modalità di convocazione e di funzionamento del Tavolo che può essere costituito anche se il numero dei componenti previsti dall'articolo 6, comma 2, lettera e), è inferiore a sei unità;

d) le modalità e i criteri di attuazione delle iniziative previste dall'articolo 7, comma 1, lettera b), e comma 4, privilegiando le iniziative che coinvolgono le scuole.

2. I regolamenti indicati nel comma 1 sono sottoposti al parere della Commissione consiliare competente.

Art. 9

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e, con successiva periodicità triennale, presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato d'attuazione e sull'efficacia della legge.

2. In particolare, la relazione dovrà contenere dati e informazioni relativi a:

a) dimensioni, caratteristiche ed evoluzione dell'economia solidale nel territorio regionale, anche in rapporto con la situazione nazionale;

b) progetti finanziati, risorse erogate e soggetti beneficiari;

c) stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, evidenziando i casi in cui l'Amministrazione regionale ha utilizzato, nello svolgimento delle proprie attività, le proposte e i pareri formulati dal Tavolo di cui all'articolo 6, e le eventuali criticità riscontrate.

3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.

4. Le competenti strutture del Consiglio regionale e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

5. Le relazioni e i relativi atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale.

CAPO IV

NORME FINANZIARIE

Art. 10

(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 1, lettera b) è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

(1)

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

Note:

Integrata la disciplina del comma 1 da art. 11, comma 9, L. R. 37/2017