Art. 9
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e, con successiva periodicità triennale, presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato d'attuazione e sull'efficacia della legge.
2.
In particolare, la relazione dovrà contenere dati e informazioni relativi a:
a) dimensioni, caratteristiche ed evoluzione dell'economia solidale nel territorio regionale, anche in rapporto con la situazione nazionale;
b) progetti finanziati, risorse erogate e soggetti beneficiari;
c) stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, evidenziando i casi in cui l'Amministrazione regionale ha utilizzato, nello svolgimento delle proprie attività, le proposte e i pareri formulati dal Tavolo di cui all'articolo 6, e le eventuali criticità riscontrate.
3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.
4. Le competenti strutture del Consiglio regionale e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
5. Le relazioni e i relativi atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale.