1.
Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, con la presente legge la Regione Friuli Venezia Giulia:
a) promuove, attraverso le misure di sostegno previste dal capo III, le attività e le pratiche di filiera di economia solidale e supporta i soggetti che ne attuano le buone pratiche;
b) riconosce le forme di coordinamento e rappresentanza dei soggetti impegnati nell'ambito dell'economia solidale, nelle sedi di consultazione regionali e nei rapporti con le istituzioni, così come previsto all'articolo 6.