Art. 2
(Convenzione per la concessione di finanziamenti con procedure e condizioni semplificate, ivi compresa la cessione degli importi derivanti da aiuti del PSR)
1.
Al fine di ottimizzare l'utilizzo dei fondi comunitari a favore dello sviluppo rurale, la Regione promuove l'adozione, da parte del sistema creditizio, di procedure e condizioni semplificate nella concessione, alle imprese che presentano domande di sostegno nell'ambito del PSR, di:
a) finanziamenti per l'anticipazione dei relativi contributi e premi ovvero per l'avvio dei programmi di spesa oggetto delle domande di sostegno medesime;
b) garanzie per l'ottenimento di anticipi contributivi;
c) garanzie destinate a sostenere l'accesso al credito.
2. Le procedure e le condizioni per la concessione dei finanziamenti sono definite nella convenzione stipulata dall'Amministrazione regionale con le banche e i consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'
articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), e sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia.
Note:
1 Comma 3 abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 13/2020