Legge regionale 29 dicembre 2016 , n. 25 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge di stabilità 2017.

Art. 1

(Disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate)

1. L'ammontare delle previsioni di entrata resta determinato in complessivi 22.898.421.931,57 euro, suddivisi in ragione di 8.187.003.661,97 euro per l'anno 2017, di 7.574.665.188,05 euro per l'anno 2018 e di 7.136.753.081,55 euro per l'anno 2019, avuto riguardo alle variazioni previste dalla Tabella A di cui al comma 11.

2. Ai sensi di cui all'articolo 42, comma 8, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è applicata la somma di 247.120 euro quale quota del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2016. Tali risorse sono vincolate:

a) per 117.120 euro alle finalità previste dall'articolo 10, comma 2, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009), a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la Tabella I di cui all'articolo 9, comma 4, alla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e con riferimento al disposto di cui all'articolo 13, comma 3, lettera o);

b) per 130.000 euro alle finalità previste dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la Tabella K di cui all'articolo 12, comma 21, alla Missione n. 1 (Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione) - Programma n. 6 (Ufficio Tecnico) - Titolo n. 1 (Spese correnti).

3. Ai sensi dell'articolo 7, primo comma, n. 2), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia), è autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante la contrazione di mutui nella misura massima complessiva di 68 milioni di euro per l'anno 2017. Le entrate, pari a 68 milioni, sono imputate all'anno 2017.

4. Per le finalità previste dal comma 3 l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell'anno 2017 uno o più contratti di mutuo sino alla concorrenza di complessivi 68 milioni di euro; le somme rinvenienti dai mutui sono destinate alla copertura degli oneri previsti con riferimento al "Prospetto concernente il rispetto del limite di indebitamento" del bilancio 2017-2019 allegato al bilancio medesimo, in conformità alle relative autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge.

5. I mutui autorizzati dal comma 4 sono regolati dalle seguenti condizioni:

a) tasso fisso e/o variabile non superiore al tasso di interesse da applicare alle operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito, con modificazioni, dalla legge 144/1989;

b) durata non superiore ai venti anni.

6. In via alternativa alla contrazione dei mutui di cui ai commi 3 e 5 è autorizzato il ricorso alle forme di finanziamento con la Cassa depositi e prestiti SpA.

7. In via alternativa o complementare alla contrazione dei mutui di cui ai commi 3 e 5, nonché a quanto disposto con il comma 6, è autorizzato, nel triennio 2017-2019, il ricorso al mercato finanziario mediante emissione di buoni ordinari regionali (BOR) ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), nell'ambito del nuovo programma EMTN ovvero nell'ambito di operazioni regolate da legge italiana.

8. Le emissioni di BOR sono regolate dalle seguenti condizioni:

a) tasso fisso o variabile; quest'ultimo potrà prevedere anche indicizzazione a parametri non monetari quali a esempio l'inflazione;

b) costo massimo determinato nelle seguenti misure:

1) tasso fisso: Interest Rate Swap pari alla durata dell'emissione obbligazionaria aumentato di un margine massimo annuo di 0,75 punti percentuali;

2) tasso variabile: Euribor a tre o a sei mesi, nel caso di periodicità trimestrale o semestrale delle cedole, con maggiorazione non superiore a un punto percentuale annuo; in caso di indicizzazione a parametri non monetari, il tasso di emissione dovrà al massimo essere finanziariamente equivalente al tasso Euribor tre o sei mesi maggiorato di un punto percentuale annuo;

c) commissione di collocamento non superiore allo 0,50 per cento del valore nominale delle obbligazioni, a eccezione dei prestiti destinati a investitori privati nettasti tramite Offerta Pubblica di Sottoscrizione (OPS) nel qual caso il limite massimo è elevato al 3 per cento dell'importo effettivamente collocato;

d) durata non inferiore a cinque anni e non superiore a venti anni;

e) in relazione all'andamento del mercato finanziario, rimborso alla pari mediante quote capitali costanti o crescenti a partire dalla data di pagamento della prima cedola.

9. In relazione al disposto di cui ai commi da 3 a 8 si provvede, relativamente al rimborso della quota capitale, a valere sullo stanziamento all'uopo previsto nella Missione n. 50 (Debito pubblico) - Programma n. 2 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari) - Titolo n. 4 (Rimborso prestiti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 e sui corrispondenti Missioni, Programmi e Titoli per i bilanci degli anni futuri per gli importi sottoindicati:

20173.181.711,91
20183.201.376,85
20193.221.536,49
20203.242.203,26
20213.263.389,93
20223.285.109,59
20233.307.375,63
20243.330.201,80
20253.353.602,19
20263.377.591,24
20273.402.183,77
20283.427.394,96
20293.453.240,36
20303.479.735,94
20313.506.898,05
20323.534.743,45
20333.563.289,34
20343.592.553,34
20353.622.553,50
20363.653.308,40

10. In relazione al disposto di cui ai commi da 3 a 8 si provvede, relativamente al rimborso della quota interessi, a valere sullo stanziamento all'uopo previsto nella Missione n. 50 (Debito pubblico) - Programma n. 1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 e nei corrispondenti Missioni, Programmi e Titoli per i bilanci degli anni futuri per gli importi sottoindicati:

20171.800.000
20181.700.000
20191.650.000
20201.600.000
20211.500.000
20221.400.000
20231.300.000
20241.200.000
20251.100.000
20261.000.000
2027900.000
2028800.000
2029700.000
2030650.000
2031600.000
2032550.000
2033400.000
2034300.000
2035200.000
2036100.000

11. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019 di cui all'allegata Tabella A.