Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge di stabilità 2017.
Art. 5
 (Assetto del territorio e edilizia)
1.
Dopo il comma 1 bis dell'articolo 1 della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28 (Agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi), sono inseriti i seguenti:
<<1 ter. Nelle more dell'entrata in vigore del piano paesaggistico regionale e del piano regionale di governo del territorio l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con le Unioni territoriali intercomunali (UTI) che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2017), risultino prevedere nel proprio Statuto l'esercizio in forma associata della funzione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera g), della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).

2.
Dopo il comma 4 bis dell'articolo 2 della legge regionale 28/1989 è aggiunto il seguente:
<<4 ter. Per sostenere i costi di redazione dello strumento sperimentale di cui all'articolo 1, comma 1 quater, la Direzione centrale infrastrutture e territorio è autorizzata a concedere ed erogare un contributo, fino a un massimo di 40.000 euro da assegnare prioritariamente alle UTI presso le quali risulti già costituito, alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2017), l'ufficio tecnico associato per l'esercizio della funzione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera g), della legge regionale 26/2014, anche per finanziare le spese eventualmente sostenute per il conferimento di incarichi professionali. Le domande per la concessione del contributo vanno presentate alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, che concede e contestualmente eroga il finanziamento, previa stipula con l'UTI della convenzione di cui al comma 1 ter.>>.

3. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 4 ter, della legge regionale 28/1989, come aggiunto dal comma 2, è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 41.
5. La Regione è autorizzata a concedere contributi per le attività di cui al comma 4 alle Unioni Territoriali Intercomunali (UTI) nella misura massima di 20.000 euro ciascuna e ai Comuni, qualora questi ultimi assumano i predetti impegni in collaborazione con altri Comuni del medesimo Ambito di paesaggio, nella misura massima di 10.000 euro a ciascun Comune capofila.
6. I contributi di cui al comma 5 sono concessi, secondo le modalità di procedimento a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo), a domanda dell'UTI o del Comune capofila corredata degli atti di approvazione dello schema di accordo da parte del competente organo.
7. Per le finalità previste dal comma 5 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 41.
8. All'articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), sono apportate le seguenti modifiche:
c)
il comma 56 bis è sostituito dal seguente:

9. In sede di prima applicazione delle modifiche introdotte con il comma 8 alle domande di contributo inerenti interventi per i quali la progettazione definitiva risulti approvata entro la data del 31 dicembre 2016, viene assegnato il punteggio aggiuntivo di 10 punti.
10. Per le finalità di cui ai commi 55 e 56 dell'articolo 4 della legge regionale 2/2000, come modificati dal comma 8, lettere a) e b), è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica ed assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista alla Tabella E di cui al comma 41.
11. Ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera d), della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), i contributi di cui all'articolo 4, commi da 55 a 56 quater, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), nel limite massimo di 18 milioni di euro e con riferimento agli stanziamenti previsti per l'esercizio finanziario 2017 sono pagati tramite il Fondo per il coordinamento dei rapporti finanziari tra la Regione e le autonomie locali cui vengono trasferite le risorse entro il 31 dicembre 2017. Il Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio provvede all'adozione degli atti di concessione e di liquidazione del contributo.
13. I contributi di cui al comma 12 sono concessi, secondo le modalità di procedimento a bando ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000, fino all'ammontare del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile e sino all'importo massimo di 250.000 euro. Il bando è emanato con decreto del Direttore del servizio paesaggio e biodiversità della Direzione centrale infrastrutture e territorio, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, e definisce le tipologie degli interventi finanziabili, la documentazione da allegare alla domanda di contributo e i criteri di valutazione tesi ad apprezzare la coerenza degli interventi con i contenuti del Piano paesaggistico regionale. Il decreto di concessione del contributo stabilisce modalità di liquidazione e rendicontazione 14. Per le finalità previste dal comma 12 è destinata la spesa di 727.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 41.
15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 570.000 euro all'Istituto regionale Rittmeyer per i ciechi di Trieste per lavori urgenti di recupero di un immobile destinato ad "abitazione per la vita in autonomia" con riqualificazione funzionale e adattamento alle esigenze delle persone con disabilità visiva.
17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 650.000 euro all'Associazione progetto autismo FVG onlus di Udine, per la realizzazione di una struttura polifunzionale con residenzialità innovativa per soggetti autistici, con il ricavo di otto alloggi, in Feletto Umberto- UD, secondo lotto.
18. Le domande per la concessione dei contributi di cui ai commi 15, 16 e 17 sono presentate alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio edilizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate di una relazione illustrativa e di un quadro economico della spesa prevista per la realizzazione dell'intervento. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
19. Per le finalità previste dal comma 15 è destinata la spesa di 570.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica ed assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa di bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista alla Tabella E di cui al comma 41.
20. Per le finalità previste dal comma 16 è destinata la spesa di 950.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica ed assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa di bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista alla Tabella E di cui al comma 41.
21. Per le finalità previste dal comma 17 è destinata la spesa di 650.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica ed assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa di bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista alla Tabella E di cui al comma 41.
22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 500.000 euro al Comune di Tolmezzo per i lavori di recupero e valorizzazione del complesso dell'ex Caserma Cantore.
23. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 22 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e dei connessi adempimenti finanziari. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
24. Per le finalità previste dal comma 22 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica ed assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa di bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 41.
25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere parte del contributo pluriennale concesso al Comune di Drenchia con decreto n. 5698 PMT del 24 ottobre 2013 per <<Acquisto e ristrutturazione di un fabbricato da destinare a centro di aggregazione giovanile in località Cras 1^ lotto>> per i ratei futuri dal 2018 al 2032 per il diverso intervento di asfaltatura delle strade comunali.
26. La domanda, corredata del quadro economico di spesa previsto, della relazione illustrativa e del cronoprogramma dell'intervento è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
27. La Regione, anche su istanza dei Comuni, dei proprietari o degli aventi diritto, può promuovere e sostenere iniziative per la cura ordinaria e straordinaria e per la valorizzazione degli alberi monumentali inclusi nell'elenco di cui all'articolo 81 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), come sostituito dall'articolo 5, comma 14, lettera b), della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017), e per divulgarne la conoscenza e il significato della tutela e per migliorare il contesto territoriale e ambientale circostante, sino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Con regolamento regionale sono disciplinati criteri e modalità per l'assegnazione dei contributi.
28. Per le finalità previste dal comma 27 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista alla Tabella E di cui al comma 41.
29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia dei Santi Ilario e Taziano di Rizzolo (Udine) un contributo straordinario di 60.000 euro per interventi urgenti di bonifica dall'amianto e messa in sicurezza della struttura ricreativa e di aggregazione giovanile di proprietà della parrocchia stessa.
30. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 29 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio edilizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e di un preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione.
31. Per le finalità previste dal comma 29 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017 -2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 41.
32. L'Amministrazione regionale e autorizzata a concedere al Comune di Palazzolo dello Stella un contributo straordinario per la realizzazione di interventi mirati al ripristino di edifici pubblici comunali.
34. Per le finalità previste dal comma 32 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 41.
35. Al fine di assicurare la sicurezza e l'adeguatezza degli edifici di proprietà degli istituti scolastici paritari e dei soggetti accreditati dalla Regione ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Enti gestori degli istituti scolastici paritari riconosciuti ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), e dei soggetti accreditati dalla Regione ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale16/2012, contributi in conto capitale di importo massimo di 20.000 euro per ogni Ente richiedente, a sostegno delle spese per l'affidamento di consulenze tecniche volte alla valutazione della sicurezza strutturale degli edifici scolastici attualmente inadeguati rispetto ai parametri stabiliti dalle norme tecniche vigenti per le costruzioni in zona sismica. Ai fini della scelta del tipo di analisi e dei valori deve essere in ogni caso garantito un livello di conoscenza almeno LC2, come definito dalle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto ministeriale 17 gennaio 2018, per le diverse tipologie strutturali. Livelli di conoscenza inferiori o superiori e le connesse indagini, rilievi o prove da effettuare, da scegliere di concerto tra professionista e committente, devono essere giustificati valutando il rapporto costi/benefici delle indagini in relazione all'importanza dell'opera e alle sue presumibili caratteristiche di vulnerabilità, nonché alla possibilità di significativi risparmi dei costi di intervento a parità di livello di sicurezza raggiunto.
37. Si considerano ammissibili le spese da sostenersi dopo la presentazione della domanda e per le quali l'affidamento degli incarichi sia effettuato entro sei mesi dalla data di notifica del decreto di concessione del contributo. Nel caso in cui tale termine non sia rispettato si procede alla revoca del finanziamento.
38. Le domande di contributo, contenenti l'indicazione del costo previsto per lo svolgimento dell'attività di consulenza tecnica e l'impegno dell'Ente all'affidamento dell'incarico entro sei mesi dalla data di notifica del decreto di concessione del contributo, sono corredate di una relazione illustrativa relativa allo stato degli edifici per i quali si chiede il finanziamento ai fini della valutazione della sicurezza strutturale.
40. Per le finalità previste dal comma 35 è destinata la spesa di 100.000 euro a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 18.
41. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 di cui all'allegata Tabella E.
Note:
1 Parole sostituite al comma 16 da art. 53, comma 1, L. R. 29/2017
2 Parole aggiunte al comma 11 da art. 5, comma 7, L. R. 37/2017
3 Parole sostituite al comma 11 da art. 5, comma 7, L. R. 37/2017
4 Comma 35 sostituito da art. 58, comma 1, L. R. 13/2020