Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge di stabilità 2017.
Art. 12
 (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)
1. La Regione è autorizzata a stipulare convenzioni con altre Amministrazioni pubbliche, statali e locali, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sui beni del demanio marittimo.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa complessiva di 50.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per l'anno 2017, 15.000 euro per l'anno 2018 e 15.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 5 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 21.
3. Al fine di dare attuazione al Protocollo d'intesa sottoscritto il 14 gennaio 2016 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Regione Veneto e la Regione Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a porre in essere tutti gli atti necessari alla costituzione di una nuova società, interamente partecipata e controllata da amministrazioni territoriali e locali e/o da altri soggetti partecipati integralmente dallo Stato direttamente o indirettamente, nonché a partecipare alle spese per la sua costituzione nei limiti della partecipazione al capitale sociale della società, anche attraverso l'utilizzo delle partecipazioni detenute in Società per Azioni Autovie Venete (SAAV) Spa da proprie società controllate.
4. Per le finalità previste dal comma 3, relativamente alle spese di sottoscrizione delle quote del capitale sociale della costituenda società, è destinata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 21.
6. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 2 quater, della legge regionale 3/1996, come aggiunto dal comma 5, è destinata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2017, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 21.
8. Per le finalità previste dall'articolo 10, comma 15, della legge regionale 14/2016, come modificato dal comma 7, lettere c, d) ed e), è destinata la spesa di 38.500.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e artigianato) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 21.
10. L'Amministrazione regionale individua i provvedimenti di concessione delle anticipazioni di cui articolo 14, comma 50, della legge regionale 11/2009, cui riferire la remissione e determina, per ciascun Fondo beneficiario, il debito residuo da rimborsare.
12. La disposizione di cui al comma 9 ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2017.
13. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, lettera b), della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), la Regione, a decorrere dall'esercizio finanziario 2017, subentra nel contratti di mutuo in quelli aventi a oggetto strumenti finanziari derivati e in quelli relativi all'emissione di prestiti obbligazionari delle Province di Gorizia, Pordenone e Trieste relativi a funzioni trasferite a enti diversi dalla Regione stessa e a immobili istituzionali delle predette Province.
14. In riferimento alle suddette province il commissario liquidatore provvede a individuare e comunicare all'Amministrazione regionale i contratti di mutuo, quelli aventi a oggetto strumenti finanziari derivati e quelli relativi all'emissione di prestiti obbligazionari distinguendo quelli riguardanti le funzioni trasferite alla Regione e agli altri enti, nonché quelli riferiti agli immobili costituenti sedi istituzionali delle Province stesse. Successivamente la Giunta con propria deliberazione, preso atto dei contratti indicati dal commissario, dispone il subentro della Regione nella titolarità del rapporti.
15. Concluse le procedure di subentro di cui al comma 14 l'onere del pagamento dei mutui degli strumenti finanziari derivati e dei prestiti obbligazionari contratti precedentemente dalle Province di Gorizia, Pordenone e Trieste è posto a carico del bilancio regionale.
20. All'attuazione del comma 19, lettere a) e b), provvede, con proprio decreto, il Ragioniere generale della Regione che dispone altresì, laddove necessario, la revoca dei decreti di liquidazione e dei ruoli di spesa fissa adottati a valere sugli impegni oggetto di riclassificazione.
21. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 di cui all'allegata Tabella K.
Note:
1 Nel B.U.R. dd. 1/2/2017, n. 5, è stato pubblicato l'avviso di rettifica con cui la lett. b), c. 69, dell'art. 2 è sostituita dalla seguente: "b) al comma 2 dell'articolo 58 le parole "e 69" sono sostituite dalle seguenti:",69 e 69 bis""; il c. 20, dell art. 8 è sostituito dal seguente: "20. Al comma 43 dell'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), le parole "straordinario di 15.000 euro" sono soppresse"; al c. 19 dell'art.12 le parole "all'articolo 5, comma 14, della presente legge" sono sostituite con "all'articolo 5, comma 25, della presente legge".
2 Comma 4 bis aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 5/2017
3 Comma 4 ter aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 5/2017
4 Comma 4 quater aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 5/2017
5 Parole soppresse al comma 4 bis da art. 11, comma 23, L. R. 31/2017
6 Parole aggiunte al comma 4 bis da art. 12, comma 15, lettera a), L. R. 13/2022
7 Parole sostituite al comma 4 ter da art. 12, comma 15, lettera b), L. R. 13/2022
8 Parole aggiunte al comma 4 ter da art. 12, comma 15, lettera b), L. R. 13/2022