Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge di stabilità 2017.
Art. 10
 (Sistema delle autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica)
2. Per le finalità di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 18/2015 e a integrazione delle entrate proprie degli enti locali, le risorse finanziarie regionali complessive spettanti per il triennio 2017-2019 a favore degli enti locali sono quantificate:
a)
per gli anni 2017 e 2018 ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), come modificato e integrato dalla legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 (Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda), dalla legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012), dalla legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), e dalla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), nonché dalle disposizioni del presente articolo;

4. Le risorse di cui al comma 2, lettera a), e al comma 3, lettera a), sono attribuite, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7 della legge regionale 34/2015, come modificato dal presente articolo, e:
a) ai sensi di quanto disposto dai commi 50, lettere b) e c), 51, lettere b) e c), 65, 73, secondo periodo, 81, 83 e 88;
b) ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), come di seguito indicato:
1) 300.000 euro per le finalità previste dall'articolo 16, per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90;
2) 490.000 euro per le finalità previste dall'articolo 56, commi 16, 17 e 18, per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90;
3) 100.000 euro per le finalità previste dall'articolo 29, per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90.
5. Le risorse di cui al comma 2, lettera b), e al comma 3, lettera b), sono attribuite:
a) ai sensi di quanto disposto dai commi 13, 20, 24, 28, 32, 44, 49, 61, 64, 65, 73, primo periodo, 78, 81, 83 e 88;
b) per 300.000 euro per le finalità previste dall'articolo 16 della legge regionale 18/2016, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90;
c) per 490.000 euro per le finalità previste dall'articolo 56, commi 16, 17 e 18, della legge regionale 18/2016 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90;
d) per 100.000 euro per le finalità previste dall'articolo 29 della legge regionale 18/2016 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90;
e) per 1 milione di euro per le finalità previste dall'articolo 4 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali);
f) per 29.060.000 euro a favore del bilancio regionale per effetto del trasferimento di funzioni provinciali nell'anno 2016 in capo alla Regione;
10. In attuazione della previsione di cui all'articolo 38 della legge regionale 10/2016, come sostituito dall'articolo 40 della legge regionale 20/2016, l'importo del fondo ordinario transitorio comunale di cui all'articolo 45, comma 2, della legge regionale 18/2015, è rideterminato in 306.461.000 euro per l'anno 2017 e in 288.955.000 euro per l'anno 2018, fermi restando i criteri di riparto di cui all'articolo 7, commi 8 e 9, della legge regionale 34/2015.
11. La quota ordinaria del fondo ordinario transitorio comunale quantificata in 234.888.361,17 euro per l'anno 2017 dall'articolo 7, comma 8, lettera b), della legge regionale 34/2015 è rideterminata in 191.229.361,17 euro, fermi restando i criteri di riparto previsti, tenuto conto degli importi relativi ai singoli Comuni di cui all'articolo 56 ter, comma 8, della legge regionale 26/2014, come sostituito dall'articolo 28 della legge regionale 20/2016, nonché tenuto conto del maggior valore risultante, per ciascun Comune, tra il riparto, in base al criterio storico, del valore delle funzioni comunali quantificate ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 10/2016 e il valore stimato o comunicato dalle Unioni territoriali intercomunali delle funzioni comunali dalle stesse attivate negli anni 2016 e 2017.
14.
Il trasferimento di cui al comma 13 comprende anche la quota per gli oneri del comparto unico del personale inquadrato nelle piante organiche aggiuntive costituite, in forza dell'articolo 41 ter della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), presso le Aziende per i servizi sanitari, nonché il personale dei consorzi istituiti ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b), della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104"Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate"), e i Comuni trasferiscono a detti soggetti quote adeguate di assegnazione.

15. Non beneficiano del riparto della quota di perequazione del fondo ordinario transitorio comunale per gli anni 2017-2019, totalmente o nella misura indicata dal regolamento regionale, i Comuni che non trasmettono nei modi e nei tempi previsti dalla Regione i dati in loro possesso necessari per la determinazione e la quantificazione della predetta quota.
16. Per la finalità prevista dal comma 13 è destinata la spesa complessiva di 288.955.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90.
17. A parziale modifica della disposizione di cui all'articolo 7, comma 17, della legge regionale 34/2015, nonché in attuazione dell'articolo 32, comma 4, e dell'articolo 35, commi 4 bis e 4 ter, della legge regionale 26/2014, nonché della previsione di cui all'articolo 38 della legge regionale 10/2016, come sostituito dall'articolo 40 della legge regionale 20/2016, l'importo del fondo ordinario transitorio per le Unioni territoriali intercomunali, di cui all'articolo 45, comma 4, della legge regionale 18/2015, è rideterminato in 64.215.600,83 euro per il 2017 e in 86.321.801,11 euro per il 2018.
18. Per l'anno 2017, il fondo ordinario transitorio per le Unioni territoriali intercomunali di cui al comma 17 è assegnato:
a) per 6.756.000 euro a titolo di quota specifica, già prevista dall'articolo 7, comma 17, della legge regionale 34/2015, come rideterminata dalle leggi regionali 3/2016 e 10/2016 e ripartita in misura proporzionale all'assegnazione attribuita alle Unioni nell'anno 2016 ai sensi dell'articolo 7, comma 18, della legge regionale 34/2015;
b) per 8.012.000 euro a titolo di quota ordinaria per le funzioni comunali di cui all'articolo 26 della legge regionale 26/2014 e ripartita per ciascuna Unione in misura corrispondente alla somma dei valori delle funzioni, calcolata ai sensi del comma 2, lettere a) e b), dell'articolo 38 della legge regionale 10/2016, come sostituito dall'articolo 40 della legge regionale 20/2016;
c) per 35.647.000 euro a titolo di quota comunale per servizi sociali di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b), della legge regionale 26/2014, ripartita in base all'importo determinato per ciascuna Unione ai sensi dell'articolo 56 ter, comma 8, della legge regionale 26/2014, come sostituito dall'articolo 28 della legge regionale 20/2016; a tal fine la quantificazione degli importi relativi ai singoli Comuni è data dal valore maggiore tra l'anno 2015 e le previsioni assestate del 2016;
22. In relazione alle funzioni provinciali trasferite alla Regione e a quelle trasferite ai Comuni ai sensi della legge regionale 26/2014, per l'esercizio in forma associata mediante le Unioni e da parte dei Comuni che non vi partecipano l'importo del fondo ordinario transitorio per le Province di cui all'articolo 47 della legge regionale 18/2015 è rideterminato in 9.702.622,11 euro per l'anno 2017 e in 5.689.234,24 euro per l'anno 2018.
27. Per la finalità prevista dal comma 24 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90.
28. Il fondo di accompagnamento dei Comuni risultanti da fusione di cui all'articolo 8, comma 9, della legge regionale 26/2014 e all'articolo 14, comma 8, della legge regionale 18/2015, ammonta a 3 milioni di euro per l'anno 2019, ed è assegnato d'ufficio e in unica soluzione entro il 30 aprile 2019.
29. Per la finalità prevista dal comma 28 è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90.
34. La quota di cui al comma 33, lettera a), è destinata al concorso agli oneri corrispondenti alle penalità connesse a operazioni di estinzione anticipata del debito da parte dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali.
35. Il concorso agli oneri corrispondenti alle penalità connesse a operazioni di estinzione anticipata è determinato nella misura del 95 per cento delle penalità quantificate nella domanda di contributo.
37. Il contributo di cui al comma 33, lettera a), è concesso entro il 31 maggio 2017. In caso di insufficienza dello stanziamento, l'assegnazione spettante a ciascun beneficiario è ridotta in misura proporzionale.
39. L'erogazione è disposta in via posticipata, previa presentazione entro il 31 marzo 2018 degli oneri effettivamente sostenuti e della documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta estinzione anticipata del debito.
40. Per la quota di cui al comma 33, lettera b), fino all'approvazione delle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 32, comma 3, e all'articolo 4 della legge regionale 18/2015, continua a trovare applicazione quanto deliberato dalla Giunta regionale in attuazione dell'articolo 14, commi da 17 a 20, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014).
41. Con regolamento regionale sono definiti i criteri per l'accesso e per il riparto e la gestione del fondo di cui al comma 33 in relazione alle risorse stanziate per gli anni 2018 e 2019.
42. Per la finalità prevista dal comma 32 è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90.
43. L'importo del fondo accadimenti di natura straordinaria previsto dall'articolo 14, comma 12, della legge regionale 18/2015, è rideterminato in 2.325.000 euro per l'anno 2017 e in 2.325.000 euro per l'anno 2018.
48. Per la finalità prevista dal comma 44 è destinata la spesa di 2.325.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90.
54. Le risorse di cui al comma 51 sono concesse ed erogate d'ufficio in unica soluzione entro il 31 agosto 2017. Entro trenta mesi dall'erogazione il beneficiario presenta alla Regione una certificazione attestante l'avvenuta destinazione della quota ricevuta per spese d'investimento.
56. Per la finalità prevista dal comma 49 è destinata la spesa di 27.817.890,09 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90.
61. Nelle more dell'intesa tra lo Stato e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in merito agli effetti finanziari della sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 20 luglio 2016, è costituito un fondo straordinario per la regolazione dei rapporti finanziari IMU pari a complessivi 2.814.652,35 euro, di cui 314.652,35 euro per l'anno 2018 e 2.500.000 euro per l'anno 2019.
62. Per la finalità prevista dal comma 61 è destinata la spesa complessiva di 2.814.652,35 euro, suddivisa in ragione di 314.652,35 euro per l'anno 2018 e di 2.500.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90.
63. Il fondo straordinario per la regolazione dei rapporti in esito al trasferimento delle funzioni provinciali alla Regione e ai Comuni costituiti in Unioni territoriali intercomunali, è rideterminato in 10.007.886,84 euro per l'anno 2017 e in 13.524.079,78 euro per l'anno 2018.
64. Al fine di accantonare le risorse necessarie al trasferimento delle funzioni delle Province, previsto nell'articolo 32 della legge regionale 26/2014, alla Regione e ai Comuni costituiti in Unione territoriale intercomunale con le modalità di cui al medesimo articolo 32, comma 4, è costituito per l'anno 2019 un fondo straordinario di 17.183.385,02 euro, destinato a finanziare le medesime funzioni in capo all'Amministrazione regionale e alle Unioni territoriali intercomunali.
66. Per le finalità previste dal comma 65, lettera a), è destinata la spesa di 1.878.210 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90.
67. Per le finalità previste dal comma 65, lettera b), è destinata la spesa di 1.040.063 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90.
68. Per le finalità previste dal comma 65, lettera c), è destinata la spesa di 1.040.063 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90.
69. Per le finalità previste dal comma 65, lettera d), è destinata la spesa di 2.813.932,68 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 10 (Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90.
70. Per le finalità previste dal comma 65, lettera e), è destinata la spesa di 1.085.470,50 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 10 (Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90.
71. Per le finalità previste dal comma 65, lettera f), è destinata la spesa di 45.600 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90.
72. Per la finalità prevista dal comma 64 è destinata per l'anno 2019 la spesa di 17.183.385,02 euro a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90.
74. I fondi di cui ai commi 22 e 73 sono assegnati alle Province tenuto conto dei dati forniti dalle Province medesime in relazione alle attività ancora in essere all'1 gennaio 2017.
75. Per la finalità prevista dal comma 73 è destinata la spesa complessiva di 11.713.005,35 euro, suddivisa in ragione di 7.213.005,35 euro per l'anno 2017, di 2 milioni di euro per l'anno 2018 e di 2.500.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90.
77.
In relazione alla legge regionale 20/2016, al processo di soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e al subentro nella gestione delle funzioni dalle stesse esercitate da parte di altri soggetti, le Province, fino alla loro definitiva ed effettiva cessazione, possono operare lo svincolo dei trasferimenti regionali correnti e in conto capitale già attribuiti ai predetti enti, nonché delle quote corrispondenti ai crediti vantati dall'Amministrazione regionale in relazione alle funzioni provinciali già trasferite alla Regione e affluiti nell'avanzo di amministrazione vincolato, nella misura assentita dall'Amministrazione regionale. Le quote dell'avanzo di amministrazione così svincolate, unitamente alle altre quote dell'avanzo di amministrazione sono utilizzate al fine di garantire l'equilibrio della situazione corrente dei bilanci.

78. Per la realizzazione di interventi da parte degli enti locali della Regione in relazione al programma regionale in materia di sicurezza è destinata la quota complessiva di 6.492.985,77 euro per il triennio 2017-2019, suddivisa in ragione di 1.488.041,77 euro per l'anno 2017, di 2.502.472 euro per l'anno 2018 e di 2.502.472 euro per l'anno 2019.
79. Per la finalità prevista dal comma 78 è destinata la spesa complessiva di 6.492.985,77 euro, suddivisa in ragione di 1.488.041,77 euro per l'anno 2017, di 2.502.472 euro per l'anno 2018 e di 2.502.472 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 1 (Polizia locale e amministrativa) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 90.
82. Per le finalità previste dal comma 81 è destinata la spesa di 11.843.170,80 euro, suddivisa in ragione di 1.973.861,80 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90.
84. Per le finalità previste dal comma 83 è destinata la spesa di 740.000 euro, suddivisa in ragione di 148.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90.
85. Le risorse di cui al comma 83 sono attribuite per l'esercizio di funzioni proprie dei Comuni.
86. In sede di prima applicazione, in relazione all'articolo 1, comma 534, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), il gettito dell'imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli incassato dalla Regione è destinato a favore della Regione stessa, delle Province, dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali, in relazione al processo di subentro delle Province stesse.
87. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 86 sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), Tipologia 10101 (Imposte, tasse e proventi assimilati) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90.
89. Per le finalità previste dal comma 88 è destinata la spesa complessiva di 225.000 euro, suddivisa in ragione di 75.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90.
90. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 di cui all'allegata Tabella J.
Note:
1 Lettera d) del comma 65 abrogata da art. 7, comma 3, L. R. 9/2017
2 Lettera e) del comma 65 abrogata da art. 7, comma 3, L. R. 9/2017
3 Integrata la disciplina del comma 18 da art. 7, comma 4, L. R. 9/2017
4 Integrata la disciplina della lettera c) del comma 18 da art. 8, comma 2, L. R. 9/2017
5 Integrata la disciplina della lettera b) del comma 18 da art. 10, comma 2, L. R. 9/2017
6 Parole sostituite al comma 11 da art. 11, comma 1, L. R. 9/2017
7 Vedi la disciplina transitoria della lettera b) del comma 65, stabilita da art. 16, comma 1, L. R. 14/2017
8 Vedi la disciplina transitoria della lettera c) del comma 65, stabilita da art. 16, comma 1, L. R. 14/2017
9 Parole aggiunte al comma 11 da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 31/2017
10 Parole sostituite alla lettera a) del comma 33 da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 31/2017
11 Parole sostituite alla lettera b) del comma 33 da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 31/2017
12 Parole soppresse al comma 38 da art. 10, comma 1, lettera c), L. R. 31/2017
13 Integrata la disciplina del comma 18 da art. 10, comma 9, L. R. 31/2017
14 Comma 57 abrogato da art. 10, comma 45, L. R. 31/2017
15 Comma 58 abrogato da art. 10, comma 45, L. R. 31/2017
16 Comma 59 abrogato da art. 10, comma 45, L. R. 31/2017
17 Comma 60 abrogato da art. 10, comma 45, L. R. 31/2017
18 Vedi anche quanto disposto dall'art. 12, comma 1, L. R. 31/2017
19 Parole aggiunte al comma 77 da art. 10, comma 8, L. R. 37/2017
20 Parole sostituite al comma 77 da art. 10, comma 8, L. R. 37/2017
21 Comma 88 bis aggiunto da art. 9, comma 28, L. R. 44/2017
22 Vedi la disciplina transitoria del comma 47, stabilita da art. 10, comma 43, L. R. 45/2017
23 Comma 44 abrogato da art. 9, comma 1, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
24 Comma 45 abrogato da art. 9, comma 1, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
25 Comma 46 abrogato da art. 9, comma 1, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
26 Comma 47 abrogato da art. 9, comma 1, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
27 Comma 6 abrogato da art. 40, comma 2, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 32 e 35, L.R. 26/2014, dall'1/7/2020, data dal trasferimento delle funzioni di cui all'art. 29, c. 1, L.R. 21/2019, come disposto dall'art. 40, c. 2 della medesima L.R. 21/2019.