﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 29 dicembre 2016

      , n. 24 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2026</p><p style="text-align: justify;"><strong>Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 6</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Trasporti e diritto alla mobilità)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>All'articolo 36 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), sono apportate le seguenti modifiche:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>al comma 4 le parole &lt;&lt;fino al 75 per cento&gt;&gt; sono sostituite dalle seguenti: &lt;&lt;fino al 100 per cento&gt;&gt;;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">&lt;&lt;4 bis. </span>Al fine della realizzazione e miglioramento delle strutture dedicate all'intermodalità e delle Stazioni Ferroviarie, i contributi di cui al comma 4 possono essere utilizzati anche per la realizzazione di infrastrutture di interscambio su aree di proprietà o nella disponibilità del gestore dell'infrastruttura ferroviaria, sulla base di quanto previsto all'articolo 40, comma 3.&gt;&gt;.</p></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 23/2007 è sostituito dal seguente: &lt;&lt;A tal fine l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni volte a disciplinare lo svolgimento del servizio per il periodo transitorio con i gestori del servizio ferroviario operanti sul territorio regionale alla data di entrata in vigore della presente legge aventi efficacia fino alla data dell'effettivo inizio dei servizi aggiudicati secondo le modalità stabilite dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigenti.&gt;&gt;.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Al comma 3 dell'articolo 47 della legge regionale 23/2007 sono apportate le seguenti modifiche:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>alla lettera d) la parola &lt;&lt;tre&gt;&gt; è sostituita dalla seguente: &lt;&lt;due&gt;&gt;;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>alla lettera e) le parole &lt;&lt;un rappresentante&gt;&gt; sono sostituite dalle seguenti: &lt;&lt;due rappresentanti&gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>All'articolo 33 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 (Norme in materia di telecomunicazioni), sono apportate le seguenti modifiche:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>il comma 4 è sostituito dal seguente: <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">&lt;&lt;4. </span>L'attivazione, la manutenzione e la gestione, intesa quale conservazione ed esercizio, nonché lo svolgimento di tutte le altre attività relative alle infrastrutture di cui all'articolo 30 competono al soggetto societario regionale di cui al comma 1, che le svolge in conformità ad apposita convenzione da stipularsi con l'Amministrazione regionale che fissa termini e modalità di svolgimento delle attività previste.&gt;&gt;;</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>dopo il comma 4 è inserito il seguente: <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">&lt;&lt;4 bis. </span>La precisa individuazione delle attività di cui al comma 4, nonché la definizione dei loro costi sono ricomprese in apposito Programma annuale presentato dal soggetto di cui al comma 1 entro il 31 ottobre di ogni anno, recante le previsioni per l'anno successivo. Gli adempimenti connessi all'approvazione, all'attuazione e al controllo dell'implementazione del Programma sono demandati alla Direzione centrale competente in materia di infrastrutture per telecomunicazioni.&gt;&gt;.</p></p></p><p style="text-align: justify;"><strong>5. </strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6. </span>L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Roveredo in Piano il contributo di 488.250 euro, concesso ed erogato con decreto PMT/1927/VS.0.14 del 10 aprile 2013, per la realizzazione di una rotatoria tra via Brentella e via Primo Maggio, quale finanziamento per la realizzazione di una diversa soluzione tecnica del medesimo incrocio e quota parte di finanziamento per la sistemazione delle intersezioni sulla ex strada provinciale Pordenone - Aviano, in corrispondenza di via Risorgimento e di via Julia, per la messa in sicurezza dell'incrocio su via Garibaldi, via Runces e via Colombo e sull'incrocio di via Cavallotti con via Julia.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7. </span>Ai fini di cui al comma 6, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Roveredo in Piano presenta alla Direzione centrale infrastrutture e territorio l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo, corredata della relazione tecnica e del preventivo di spesa di ciascun intervento, con l'indicazione, ove presenti, delle altre fonti di finanziamento. Il decreto di conferma del contributo fissa i nuovi termini di rendicontazione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8. </span>Al comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 7 (Interventi per lo sviluppo del trasporto combinato), le parole &lt;&lt;30 per cento&gt;&gt; sono sostituite dalle seguenti: &lt;&lt;40 per cento per le grandi imprese, 50 per cento per le medie imprese e 60 per cento per le piccole imprese&gt;&gt; e le parole &lt;&lt;nazionale e&gt;&gt; sono soppresse.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9. </span>Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 7/2004 è sostituito dal seguente: <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">&lt;&lt;2. </span>I contributi per l'acquisto di beni di cui al comma 5 sono concessi nella misura massima del 40 per cento per le grandi imprese, del 50 per cento per le medie imprese e del 60 per cento per le piccole imprese, del maggior costo derivante dalla conformazione a norme ambientali e di sicurezza più rigorose di quelle previste dalla normativa comunitaria in vigore.&gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10. </span>L'amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale il contributo concesso dalla Regione con decreto 1430/PMT, del 5 maggio 2015, per i lavori di ammodernamento della viabilità di interconnessione tra la S.P. 94 e via Buttrio a integrazione del contributo concesso con decreto PMT/4473/VS/9.10, del 31 ottobre 2014, con la diversa finalità afferente i lavori di risanamento della fondazione stradale esistente di Viale del Lavoro.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">11. </span>Per le finalità di cui al comma 10 il Consorzio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Servizio competente in materia di lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo, corredata della relazione illustrativa dei lavori, del cronoprogramma e del quadro economico. II Servizio competente in materia di lavori pubblici adotta il provvedimento di conferma del contributo di cui al comma 10 fissando i termini di esecuzione dei lavori e le modalità di rendicontazione della spesa.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 5 abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli Allegati A, B, C e C bis, L.R. 26/2014, a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.</p></p></body></html>