Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019.
Art. 9
 (Salute e politiche sociali)
1. All'articolo 33 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono apportate le seguenti modifiche:
2.
I commi da 1 a 5 dell'articolo 7 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 22 (Disposizioni in materia di sorveglianza, prevenzione e informazione delle situazioni da rischio amianto e interventi regionali ad esso correlati), sono abrogati.

3. All'articolo 36 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), sono apportate le seguenti modifiche:
b)   ( ABROGATA )
d)
il comma 10 bis è sostituito dal seguente:
<<10 bis. Nelle more dell'adozione dei regolamenti attuativi dell'articolo 31, comma 7, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 1 giugno 2016, n. 9, nei servizi di cui ai commi 1 e 1 bis, possono essere assunti per lo svolgimento di attività socio - sanitarie previste dal decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520 esclusivamente gli operatori in possesso della laurea triennale abilitante all'esercizio dell'attività sanitaria- Classe L/SNT2 e per le attività socio educative gli operatori in possesso del diploma di laurea appartenente alla classe di laurea L-19 Scienze dell'educazione e della formazione di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007.>>;

5.
Dopo il comma 54 dell'articolo 9 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), è inserito il seguente:
<<54 bis. Le attività di cui al comma 53 di natura sociosanitaria sono soggette alla programmazione annuale del Servizio sanitario regionale di cui agli articoli 16 e 20 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria).>>.

8.
Dopo il comma 2 dell'articolo 52 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), è inserito il seguente:
<<2 bis. In sede di ripartizione fra le Unioni territoriali intercomunali delle risorse del Fondo sociale regionale di cui all'articolo 39 della legge regionale 6/2006, l'Unione del Gemonese e l'Unione del Canal del Ferro-Val Canale sono considerate ambito territoriale unico. La misura dell'assegnazione singolarmente spettante alle due Unioni è determinata ripartendo l'importo complessivo ottenuto in misura proporzionale alla popolazione residente nel rispettivo territorio.>>.

Note:
1 Lettera b) del comma 3 abrogata da art. 165, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 36, c. 8, L.R. 6/2006.