<<10 bis. Nelle more dell'adozione dei regolamenti attuativi dell'articolo 31, comma 7, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge regionale 1 giugno 2016, n. 9, nei servizi di cui ai commi 1 e 1 bis, possono essere assunti per lo svolgimento di attività socio - sanitarie previste dal decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520 esclusivamente gli operatori in possesso della laurea triennale abilitante all'esercizio dell'attività sanitaria- Classe L/SNT2 e per le attività socio educative gli operatori in possesso del diploma di laurea appartenente alla classe di laurea L-19 Scienze dell'educazione e della formazione di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007.>>;