Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019.
Art. 7
 (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
3. Alla legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), sono apportate le seguenti modifiche:
c)
l'articolo 6 è sostituito dal seguente:
<<Art. 6
 (Sostegno alla programmazione degli enti di cui all'articolo 10)
1. L'Amministrazione regionale provvede al riparto delle risorse di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), come determinate annualmente dalla legge di stabilità regionale, per le finalità definite all'articolo 5.
2. Gli obiettivi, i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi di cui al comma 1, le spese ammissibili, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione e rendicontazione sono definiti con regolamento nel quale si stabiliscono altresì i requisiti specifici dei beneficiari dei contributi e le eventuali esclusioni per determinate categorie di beneficiari. Il regolamento è approvato, in sede di prima approvazione, previo parere della Commissione consiliare competente, dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura.
3. Le risorse di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a bis), sono ripartite sulla base di bandi approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura, i quali stabiliscono le spese ammissibili, i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi, i requisiti specifici dei beneficiari dei contributi e le eventuali esclusioni per determinate categorie di beneficiari, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione e rendicontazione.
4. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile sotto il profilo della congruità e della pertinenza, salvo quanto diversamente disposto nei relativi regolamenti e bandi.
5. Il Presidente della Regione è autorizzato a indire periodicamente conferenze regionali sui corregionali all'estero, per verificare lo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge. La Regione provvede alle spese di organizzazione, anche avvalendosi di uno o più dei soggetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 10, mediante il fondo di cui all'articolo 5.>>;

4. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 7/2002, per l'anno 2017 lo stanziamento del "Fondo per i corregionali all'estero e per i rimpatriati" a valere sul capitolo 5573 per 1.328.800 euro è ripartito come segue:
e) 80.000 euro per le iniziative dirette dell'Amministrazione regionale previste dall'articolo 4, comma 5, della legge regionale 7/2002, da individuarsi con deliberazione della Giunta regionale, per la cui realizzazione l'Amministrazione regionale può avvalersi delle associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 7/2002.
5. La domanda di concessione del contributo per le iniziative di cui al comma 4, lettera d), è presentata al Servizio competente in materia di corregionali all'estero entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Il regolamento regionale di cui all'articolo 24, comma 3, della legge regionale 29/2007, come sostituito dal comma 6, lettera a), è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Per l'anno 2017, qualora, successivamente all'applicazione dei criteri di cui al regolamento previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 7/2002 venga determinata, a favore dei soggetti beneficiari, un'entità di contributo inferiore al 70 per cento del finanziamento previsto dall'articolo 4, comma 32, lettera a), della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), l'entità del contributo stesso viene rideterminata fino a concorrenza di tale limite percentuale.
10. Nelle more dell'adozione del regolamento previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 7/2002, al fine di garantire la continuità dell'attività, in via transitoria e per la sola annualità 2017, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare agli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero, riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 7/2002, il 70 per cento del finanziamento come determinato dall'articolo 4, comma 32, lettera a), della legge regionale 34/2015.
11. Per le finalità di cui al comma 10 i soggetti richiedenti presentano domanda al Servizio competente in materia di corregionali all'estero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
14. Il contributo ventennale costante di 18.000 euro annui, concesso nell'anno 2009 al Comune di Sesto al Reghena, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), confermato nell'anno 2014 ai sensi dell'articolo 6, comma 222, lettera l), della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), per la realizzazione dei lavori di "adeguamento sismico e funzionale della palestra del centro polisportivo di Bagnarola" e riconfermato nell'anno 2016 per la medesima opera ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 16 ottobre 2015, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia), si intende pari al 6 per cento della spesa ritenuta ammissibile, comprensiva del costo dei lavori, delle spese tecniche, generali e di collaudo e degli interessi dei mutui eventualmente contratti per il finanziamento dell'opera.
15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo ventennale costante di 2.500 euro annui concesso, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 23 ottobre 1981, n. 77 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi regionali operanti nel settore dei beni ambientali e culturali. Interventi per l'acquisizione e il restauro di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale), al Comune di Amaro per l'acquisto dell'immobile denominato Officina del Fabbro detta "Farie".
16. Per le finalità di cui al comma 15 il Comune di Amaro presenta al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza di conferma del contributo.
17. Ai sensi del comma 15 il Servizio competente in materia di beni culturali, verificato il rispetto del termine di presentazione dell'istanza, conferma il contributo e fissa il nuovo termine perentorio di rendicontazione dello stesso.
18. Il Comune di Udine è autorizzato a utilizzare una parte del contributo concessogli, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge regionale 15 luglio 1997, n. 24 (Norme per il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico-industriale della Regione Friuli - Venezia Giulia e modifica alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 22, recante norme per il funzionamento del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi), per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione del complesso denominato "Ex Frigorifero del Friuli", a copertura delle spese già sostenute e da sostenersi per l'ammortamento del mutuo stipulato per far fronte alle maggiori spese di acquisto del complesso medesimo.
20. Ai sensi del comma 18 il Servizio competente in materia di beni culturali, verificato il rispetto del termine di presentazione dell'istanza e la completezza della stessa, conferma il contributo per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione del complesso denominato "Ex Frigorifero del Friuli" per un importo inferiore a quello originariamente concesso, conferma altresì l'utilizzo di parte del contributo medesimo per la copertura delle spese già sostenute per l'ammortamento del mutuo stipulato per far fronte alle maggiori spese di acquisto del complesso stesso e fissa i termini perentori di rendicontazione di detti contributi.
21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso per l'anno 2015, ai sensi dell'articolo 6, comma 62, della legge regionale 27/2014 e degli articoli 12, 13 e 14 della legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico), al Comune di Spilimbergo, quale ente gestore della Biblioteca civica "B. Partenio", centro sistema del Sistema bibliotecario Se.Bi.Co. - Servizio Bibliotecario Convenzionato dello Spilimberghese ancorché il Comune medesimo non abbia rispettato il termine perentorio di rendicontazione.
22. Per le finalità di cui al comma 21 il Comune di Spilimbergo presenta al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza di conferma del contributo.
23. Ai sensi del comma 21 il Servizio competente in materia di beni culturali, verificato il rispetto del termine di presentazione dell'istanza, conferma il contributo e fissa il nuovo termine perentorio di rendicontazione dello stesso.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 18 da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 12/2017
2 Parole sostituite al comma 19 da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 12/2017
3 Parole aggiunte al comma 19 da art. 22, comma 1, lettera c), L. R. 12/2017
4 Comma 8 abrogato da art. 27, comma 3, L. R. 12/2017
5 Comma 10 bis aggiunto da art. 7, comma 93, L. R. 31/2017
6 Comma 10 ter aggiunto da art. 7, comma 93, L. R. 31/2017