Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019.
Art. 5
 (Assetto del territorio e edilizia)
13. All'articolo 44 bis della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
f)   ( ABROGATA )
g)   ( ABROGATA )
14. Alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche:
b)
l'articolo 81 è sostituito dal seguente:
<<Art. 81
 (Elenco degli alberi monumentali)
2. L'elenco regionale degli alberi monumentali è redatto sulla base dei dati risultanti dal loro censimento coordinato dalla struttura regionale competente in materia di biodiversità ed effettuato dai Comuni i quali redigono propri elenchi comunali. In caso di inadempienza dei Comuni provvede la struttura regionale competente in materia di biodiversità.
3. Le modalità per la realizzazione dell'elenco regionale degli alberi monumentali di cui al comma 1 e degli elenchi comunali di cui al comma 2 sono definite con deliberazione della Giunta regionale.
4. L'elenco di cui al comma 1 e i relativi aggiornamenti sono approvati con decreto del Presidente della Regione, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.
5. L'elenco di cui al comma 1 costituisce elemento del sistema conoscitivo e informativo regionale. I suoi dati sono inseriti nei quadri conoscitivi degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

15. Per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 81 e 82 della legge 9/2007, come sostituiti dal comma 14, lettere b) e c), nonché per l'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza, sono impiegati i fondi statali trasferiti ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 23 ottobre 2014 (Istituzione dell'Elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento).
16. Ai commi 42 e 43 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), le parole <<31 dicembre 2016>> sono sostitute dalle seguenti: <<31 dicembre 2018>>.
19. La domanda, corredata del quadro economico di spesa previsto, della relazione illustrativa e del cronoprogramma dell'intervento, è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale infrastrutture e territorio.
Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 32, comma 1, L. R. 29/2017
2 Lettera f) del comma 13 abrogata da art. 5, comma 60, lettera f), L. R. 16/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 44 bis, commi 6 e 6 bis, L.R. 14/2002, con effetto dall'1/1/2024.
3 Lettera g) del comma 13 abrogata da art. 5, comma 60, lettera f), L. R. 16/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 44 bis, commi 6 e 6 bis, L.R. 14/2002, con effetto dall'1/1/2024.